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Ordinanza

Ordinanza n. 4054/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento, previa tutela cautelare, dell’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di convocazione per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di convocazione per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro l'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, affermando di avere presentato il 12 settembre 2025 una richiesta di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, dopo essersi preiscritta all'Università degli Studi di Napoli Federico II, senza riuscire a ottenere un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto in via principale il riconoscimento del diritto al rilascio del visto e, in subordine, la convocazione per la formalizzazione della domanda. Il Ministero si è costituito eccependo l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché sarebbe stato fissato un appuntamento presso la sede diplomatica. La ricorrente, tuttavia, ha disconosciuto l'appuntamento. Il TAR, con precedente ordinanza cautelare, ha quindi ordinato alla rappresentanza diplomatica di convocarla entro sette giorni per acquisire l'istanza di visto. Prima della decisione, la ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione sulla base degli scritti, senza fornire chiarimenti sull'esecuzione dell'ordinanza cautelare e sugli sviluppi della procedura.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ritenuto necessario acquisire, dalla parte più diligente, documentati chiarimenti sugli sviluppi della vicenda, precisando in particolare se la ricorrente sia stata effettivamente convocata, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, per formalizzare la richiesta di visto e se il visto sia stato successivamente rilasciato. Ha assegnato alle parti venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per adempiere all'incombente istruttorio e ha fissato la camera di consiglio del 21 aprile 2026 per il prosieguo della trattazione. L'eccezione di improcedibilità non è stata quindi ancora decisa.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    La norma è indicata quale base del ricorso contro l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione; nel provvedimento non viene formulata una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 65 c.p.a.

    La norma è richiamata nell'ordinanza istruttoria; il testo non esplicita una specifica interpretazione del suo contenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, quando dagli atti emergano circostanze sopravvenute potenzialmente idonee a determinare l'improcedibilità per carenza di interesse, il giudice può acquisire chiarimenti documentati sull'effettivo sviluppo del procedimento prima di definire la controversia.
  • Se una precedente misura cautelare ha ordinato all'amministrazione di convocare l'interessato per formalizzare una domanda amministrativa, ai fini della decisione sul ricorso contro il silenzio è rilevante verificare sia l'effettiva convocazione sia l'eventuale conclusione del procedimento con il rilascio del titolo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualePermesso di soggiorno
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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