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Sentenza

Sentenza n. 10500/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 13090/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Antonioni, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 26114/2024, pubblicata in data 19/12/2024, notificata in data 23/06/2025, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202514059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma che riconosceva l'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannava al pagamento di € 2.541,69, oltre interessi, rivalutazione e spese

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, condannando l'amministrazione al pagamento di € 2.541,69, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, comprovato dall'inerzia nell'esecuzione del titolo giudiziale, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la fissazione di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né indicato circostanze sopravvenute ostative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per ottemperanza. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore e dell'art. 64 c.p.a., ha rilevato che l'amministrazione, gravata della dimostrazione dell'adempimento, non aveva provato di avere eseguito il comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inosservanza ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente dell'amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di penalità di mora è stata respinta perché il ritardo non era di ampiezza tale da evidenziare una carente volontà di adempiere e l'astreinte non sarebbe stata equa, anche in considerazione dell'estensione del contenzioso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione, sebbene con soccombenza reciproca parziale sulla domanda di penalità, e liquidate in € 600 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La penalità di mora costituisce una misura coercitiva disposta dal giudice dell'ottemperanza, ma la sua applicazione richiede una valutazione di equità e non è automatica in presenza di un ritardo amministrativo.

  • art. 64 c.p.a.

    L'Amministrazione non ha dimostrato in giudizio di avere adempiuto al comando giurisdizionale

    Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato quando il creditore deduce l'inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolare del giudicato deduce l'inadempimento, l'amministrazione deve dimostrare di avere eseguito esattamente il comando giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso in caso di inutile scadenza del termine.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato: è necessaria una valutazione concreta, anche sotto il profilo dell'equità, della gravità e della durata del ritardo e dell'effettiva volontà dell'amministrazione di adempiere.
  • La domanda di ottemperanza può essere accolta quanto all'ordine di esecuzione e alla nomina del commissario ad acta, ma respinta quanto all'astreinte, determinando un accoglimento parziale del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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