Cassazione Penale, Ordinanza n. 23172/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello per tentato furto aggravato in abitazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna dell'imputato per tentato furto aggravato in abitazione. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 56, terzo e quarto comma, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che non fossero stati riconosciuti la desistenza volontaria, o in subordine il recesso attivo. Ha inoltre lamentato, con un secondo motivo, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'imputato, una volta intervenute le forze dell'ordine, si era limitato a consegnarsi senza opporre resistenza, sicché la prospettata fuga era solo congetturale e, quanto al recesso attivo, non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a scongiurare l'evento o a eliderne gli effetti pregiudizievoli, mantenendo inoltre un atteggiamento omertoso verso i correi. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato la pervicacia nella finalità predatoria, i precedenti penali, la complicità omertosa con i correi e il fatto commesso durante l'affidamento in prova ai servizi sociali.
Norme richiamate
Le doglianze su desistenza volontaria e recesso attivo sono infondate quando l'imputato non abbia posto in essere alcuna condotta positiva idonea a interrompere l'azione o a impedire l'evento; la mera consegna alle forze dell'ordine non integra, di per sé, desistenza o recesso attivo.
Massime di principio
- La desistenza volontaria richiede una scelta realmente impeditiva dell'ulteriore prosecuzione dell'azione criminosa, non essendo sufficiente una mera interruzione fattuale dell'attività dovuta all'intervento di terzi o all'imminenza dell'arresto.
- Il recesso attivo presuppone una condotta positiva dell'agente diretta a scongiurare la consumazione del reato o a neutralizzarne gli effetti; non basta un comportamento passivo o la semplice resa alle forze dell'ordine.
- Il motivo di ricorso che censura il diniego delle attenuanti generiche è generico se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito per negarle.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche sono rilevanti, in senso ostativo, la pervicacia nel perseguire il fine criminoso, i precedenti penali, l'atteggiamento omertoso e la commissione del fatto durante l'esecuzione di una misura alternativa o di affidamento.
- Quando i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati o generici, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame nel merito delle censure.
- Il controllo di legittimità non sostituisce la valutazione di merito già adeguatamente motivata sui profili fattuali rilevanti per la pena e per le circostanze attenuanti.
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