Cassazione Penale, Sentenza n. 7692/2024 del 21/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione il rifiuto della Corte d'assise di appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnico‑scientifica atta a chiarire le cause della morte del padre. Sosteneva che senza tale perizia non era possibile accertare compiutamente la dinamica, l'elemento soggettivo del reato e il relativo trattamento sanzionatorio, denunciando altresì che la Corte di appello si era limitata a richiamare acriticamente le conclusioni del primo grado senza compiere autonoma valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione del giudice d'appello secondo cui la rinnovazione istruttoria non era indispensabile: le evidenze medico‑legali e le prime dichiarazioni confessorie dell'imputato erano state ritenute coerenti e incompatibili con la nuova versione difensiva; la Corte d'appello ha spiegato adeguatamente il rigetto e ha legittimamente richiamato la motivazione di primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di un'ammenda di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e all'accertamento che il giudice non possa decidere senza di essa; la valutazione spetta al giudice di merito e, se correttamente motivata, è incensurabile in Cassazione.
In caso di dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza, trova applicazione l'onere delle spese e la possibilità di fissare un'ammenda a carico del ricorrente; qui è stato disposto il pagamento di 3.000,00 euro.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione richiamata per la trattazione scritta del ricorso in Cassazione (procedura di trattazione scritta ex normativa emergenziale/organizzativa).
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Principio interpretato nel senso che, in assenza di elementi che dimostrino colpevolezza della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, non si impongono ulteriori sanzioni oltre quelle previste; qui è stata comunque disposta l'ammenda equitativa prevista dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità sulla motivazione 'per relationem' e valutazione di merito
citazioni estese nella sentenza (Sez. 2, n. 55199/2018; Sez. 6, n. 48093/2018; altre)
La motivazione per relationem è lecita se il provvedimento richiamato è congruamente motivato, il giudice che richiama dimostra di averne preso contezza e l'atto è conosciuto o ostensibile alle parti; analogamente, la valutazione del giudice di merito circa l'opportunità o l'indispensabilità di nuova istruzione è riservata e incensurabile se correttamente motivata.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammissibile solo se il ricorrente dimostra che l'istruttoria svolta è incompleta e che la nuova prova è indispensabile per decidere; mere affermazioni generiche non bastano.
- La scelta del giudice di merito di non disporre nuovi accertamenti è soggetta a sindacato limitato in Cassazione: va valutata la completezza e la logicità della motivazione resa dal giudice d'appello.
- La motivazione 'per relationem' è valida se il provvedimento richiamato è adeguatamente motivato, noto alle parti e il giudice dichiara di averlo considerato; il richiamo a precedente motivazione non costituisce di per sé vizio.
- Se le evidenze tecniche (perizia/autopsia) e le dichiarazioni iniziali dell'imputato sono coerenti e contraddicono la successiva ricostruzione difensiva, il giudice può ritenere non necessaria ulteriore consulenza.
- L'impugnazione che si limiti a contestare in termini generici la motivazione senza indicare precisamente quali elementi siano stati omessi o travisati è destinata a essere dichiarata inammissibile o infondata.
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