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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06669/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con precedente sentenza, in ragione di una successiva sentenza irrevocabile relativa a un delitto commesso anteriormente. Sostiene, con un unico motivo, che non sarebbe corretta l'applicazione dei principi in materia di revoca del beneficio, contestando in sostanza il presupposto dell'anteriorità del reato successivamente giudicato rispetto alla sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale. Il testo evidenzia però che il ricorso non confronta il principio secondo cui, ai fini della revoca ex art. 168, comma 1, n. 2, c.p., l'anteriorità va riferita alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio e non alla data di commissione del reato cui essa si riferisce.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la fattispecie ricadesse pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., poiché il delitto per il quale è intervenuta la sentenza irrevocabile che ha determinato la revoca del beneficio era stato commesso il 21 luglio 2016, dunque prima dell'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale (12 settembre 2023). Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    La revoca della sospensione condizionale opera quando il beneficiario commette, anteriormente all'irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, un altro delitto per cui intervenga condanna irrevocabile; l'anteriorità del reato successivamente giudicato si valuta rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, non rispetto alla sola data di commissione del reato beneficiato.

Massime di principio

  • In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il requisito dell'anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere verificato con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio, e non alla data di commissione del reato al quale il beneficio si riferisce.
  • Quando il nuovo delitto risulti commesso prima dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale, la revoca del beneficio rientra nell'ambito applicativo dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con il principio di diritto decisivo applicato dal provvedimento impugnato e si risolve in una censura non pertinente alla ratio decidendi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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