Cassazione Penale, Ordinanza n. 24136/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello che aveva affermato la responsabilità per truffa e aveva negato la particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile di truffa, deducendo cinque motivi. Con i primi tre ha contestato la riferibilità della truffa alla sua persona, ma la Corte di cassazione ha rilevato che tali censure, pur formalmente prospettate anche come violazione di legge, erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e della credibilità della versione difensiva, operazione non consentita in sede di legittimità; in ogni caso le censure sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della motivazione d'appello sull'inattendibilità della difesa. Con il quarto motivo ha lamentato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione in ragione delle modalità della condotta, dell'entità della somma sottratta, del pregiudizio alla persona offesa e del precedente specifico. Con il quinto motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, ma la doglianza è stata ritenuta, prima ancora che infondata, del tutto generica e priva di specifico riferimento al caso concreto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, l'entità del profitto o del pregiudizio, e i precedenti specifici dell'imputato rendono il fatto non tenue.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o della attendibilità delle risultanze probatorie.
- Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto deve tener conto complessivamente delle modalità della condotta, dell'entità del danno o del profitto, del pregiudizio arrecato alla persona offesa e della eventuale presenza di precedenti specifici, potendo essere negato anche in presenza di singoli elementi non isolatamente decisivi.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche, prive di uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con le circostanze del caso concreto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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