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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28226/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per omicidio stradale (art. 589 bis e 589 ter c.p.) in relazione a un sinistro del 20/09/2017 con fuga dall'incidente; il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) carenza e illogicità della motivazione della Corte d'appello (ricopiazione acritica della sentenza di primo grado); 2) illegittimità della ritenuta aggravante per fuga (sostenendo di essersi allontanato solo dopo l'arrivo dei soccorsi e/o per stato confusionale); 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante per il concorso di colpa della vittima; 4) errata determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In dettaglio: 1) il primo motivo è stato considerato inammissibile per difetto di specificità (la censura era generica); 2) il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha valutato il compendio probatorio e ha accertato che l'imputato si era allontanato senza verificare le condizioni delle vittime, sicché la circostanza aggravante per la fuga era provata; 3) il terzo motivo (concorso di colpa della vittima) è inammissibile perché la Corte d'appello ha motivato che la condotta dell'imputato (velocità elevatissima oltre 150 km/h e invaso la corsia opposta in curva) è stata causa esclusiva del sinistro; 4) il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato: il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito e non presenta vizi tali da essere riformata in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 589 bis; art. 589 ter; art. 62 n. 6; art. 133

    Art. 589 bis e ter richiamati per l'omicidio stradale e l'aggravante della fuga; art. 62 n.6 richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in sede d'appello; art. 133 richiamato come riferimento ai criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti/agggravanti (valutazione di merito)

  • D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    art. 4; art. 140; art. 141; art. 142; art. 143; art. 189

    Norme del codice della strada richiamate per le violazioni della condotta di guida (es. limiti di velocità, comportamento in curva, segnaletica, obblighi di assistenza e norme sulla fuga): la Corte di merito ha ritenuto che tali violazioni costituissero comportamento negligente e causa esclusiva del sinistro

Massime di principio

  • In Cassazione le censure generiche sulla carenza di motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare punti di motivazione specifici e le ragioni della censura
  • La sentenza d'appello che conferma la motivazione di primo grado può richiamarla e adottarne i criteri di valutazione; in tal caso le due decisioni si leggono congiuntamente purché la corte di appello dia motivazione logica e complessiva
  • La fuga dall'incidente integra l'aggravante quando emerge che il conducente si è allontanato senza verificare e prestare soccorso alle vittime: la valutazione è ampiamente affidata al giudice di merito sulla base del compendio probatorio
  • Per il riconoscimento del concorso di colpa della vittima serve prova che il comportamento della vittima abbia avuto rilevo causale rispetto all'evento; la mera allegazione astratta non è sufficiente
  • Il riconoscimento o meno di circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se manifestamente contraddittoria o priva di logica
  • La parte soccombente in un ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende

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