Cassazione Penale, Sentenza n. 28226/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per omicidio stradale (art. 589 bis e 589 ter c.p.) in relazione a un sinistro del 20/09/2017 con fuga dall'incidente; il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) carenza e illogicità della motivazione della Corte d'appello (ricopiazione acritica della sentenza di primo grado); 2) illegittimità della ritenuta aggravante per fuga (sostenendo di essersi allontanato solo dopo l'arrivo dei soccorsi e/o per stato confusionale); 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante per il concorso di colpa della vittima; 4) errata determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In dettaglio: 1) il primo motivo è stato considerato inammissibile per difetto di specificità (la censura era generica); 2) il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha valutato il compendio probatorio e ha accertato che l'imputato si era allontanato senza verificare le condizioni delle vittime, sicché la circostanza aggravante per la fuga era provata; 3) il terzo motivo (concorso di colpa della vittima) è inammissibile perché la Corte d'appello ha motivato che la condotta dell'imputato (velocità elevatissima oltre 150 km/h e invaso la corsia opposta in curva) è stata causa esclusiva del sinistro; 4) il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è infondato: il rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella valutazione di merito e non presenta vizi tali da essere riformata in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 589 bis; art. 589 ter; art. 62 n. 6; art. 133
Art. 589 bis e ter richiamati per l'omicidio stradale e l'aggravante della fuga; art. 62 n.6 richiamata come circostanza attenuante riconosciuta in sede d'appello; art. 133 richiamato come riferimento ai criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti/agggravanti (valutazione di merito)
D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
art. 4; art. 140; art. 141; art. 142; art. 143; art. 189
Norme del codice della strada richiamate per le violazioni della condotta di guida (es. limiti di velocità, comportamento in curva, segnaletica, obblighi di assistenza e norme sulla fuga): la Corte di merito ha ritenuto che tali violazioni costituissero comportamento negligente e causa esclusiva del sinistro
Massime di principio
- In Cassazione le censure generiche sulla carenza di motivazione sono inammissibili: il ricorrente deve indicare punti di motivazione specifici e le ragioni della censura
- La sentenza d'appello che conferma la motivazione di primo grado può richiamarla e adottarne i criteri di valutazione; in tal caso le due decisioni si leggono congiuntamente purché la corte di appello dia motivazione logica e complessiva
- La fuga dall'incidente integra l'aggravante quando emerge che il conducente si è allontanato senza verificare e prestare soccorso alle vittime: la valutazione è ampiamente affidata al giudice di merito sulla base del compendio probatorio
- Per il riconoscimento del concorso di colpa della vittima serve prova che il comportamento della vittima abbia avuto rilevo causale rispetto all'evento; la mera allegazione astratta non è sufficiente
- Il riconoscimento o meno di circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se manifestamente contraddittoria o priva di logica
- La parte soccombente in un ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende
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