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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 1617 - Comm. Trib. Prov. Torino

IVA - Detrazione - Operazioni di M& A - Spese per avvio operazione - Diritto alla detrazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sulle spese sostenute, nell'arco di tre annualità, per operazioni finanziarie e consulenze connesse alla preparazione di una fusione e acquisizione. L'Amministrazione finanziaria riteneva che tali costi fossero riconducibili a un'attività di holding o comunque non inerente a operazioni imponibili. La società sosteneva invece che le spese fossero strumentali e preparatorie all'attuazione di un concreto progetto industriale e all'avvio di una specifica attività produttiva.

La decisione

È stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA. Le spese sostenute erano funzionali alla realizzazione del progetto industriale e non potevano essere qualificate come riferite a una mera attività di holding. La mancata realizzazione del progetto, dovuta a circostanze sopravvenute e non prevedibili all'inizio dell'operazione, non incideva sul diritto alla detrazione, purché l'intento iniziale di svolgere attività economica imponibile fosse effettivo e adeguatamente dimostrato.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

    La detrazione spetta per i costi inerenti e strumentali all'avvio o allo svolgimento di un'attività economica imponibile, anche quando il progetto non venga poi realizzato per cause sopravvenute, purché l'intento economico iniziale sia effettivo e comprovabile.

Massime di principio

  • Le spese sostenute per consulenze, finanziamenti e altre attività preparatorie di un'operazione di fusione o acquisizione sono detraibili ai fini IVA se risultano concretamente collegate a un progetto industriale o produttivo destinato a generare operazioni imponibili.
  • Non è sufficiente qualificare l'operazione come attività di holding per negare la detrazione: occorre verificare la finalità concreta dell'acquisizione e il nesso tra i costi sostenuti e l'attività economica programmata.
  • La mancata conclusione dell'operazione o il mancato avvio dell'attività produttiva non escludono automaticamente la detrazione, quando il contribuente dimostri che l'intento di svolgere un'attività economica imponibile era reale al momento in cui i costi furono sostenuti.
  • È opportuno conservare documentazione idonea a provare la finalità industriale dell'operazione, come piani aziendali, delibere, contratti, incarichi professionali, studi di fattibilità e documentazione relativa alle cause che hanno impedito la realizzazione del progetto.

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