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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11084/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 20/09/2021 che aveva respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo (strumentale alla confisca per equivalente) disposto il 25/03/2021 fino a euro 607.341,38, relativo al reato di cui all'art. 10‑quater d.lgs. 74/2000. Contestava la violazione dell'art. 10‑quater e denunciava che era stato di fatto estromesso dalla gestione della Sellers Engineering S.r.l. dalla fine del 2015 nonostante la carica formale di amministratore (31/07/2013-17/06/2016), che quindi non avrebbe avuto responsabilità nella gestione fraudolenta. A supporto forniva: riconoscimento di sottoscrizione dei subappalti da parte dell'amministratore di fatto Luigi Ferrise; visti sul passaporto attestanti presenza all'estero al momento dell'approvazione del bilancio 2015; dichiarazioni della sig.ra Adriana Pagnozzi che negavano rapporti con il ricorrente; e la presunta falsità del verbale assembleare del 29/04/2016. Sosteneva che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato tali elementi e aveva omesso l'esame di punti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nelle impugnazioni relative a misure cautelari reali, siano consentite censure soltanto per violazione di legge (art. 325 cod. proc. pen.), non una critica della valutazione probatoria di merito. La Corte ha rilevato che il ricorrente si limitava a contestare la valutazione degli elementi indiziari e non ha prospettato alcuna specifica violazione di norme penali o processuali: le censure risultavano, perciò, generiche e non ammissibili in sede di legittimità. Ha altresì osservato che il Tribunale aveva fornito motivazione idonea (richiamando l'operatività dell'amministratore sui profili amministrativi, l'irrilevanza del passaporto annullato e gli obblighi di vigilanza dell'amministratore di diritto). Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. 74/2000

    Norma richiamata quale titolo del reato contestato (reato fiscale che ha giustificato il sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente).

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita in cassazione le impugnazioni contro misure cautelari reali alla deduzione di violazioni di legge, escludendo la possibilità di sindacare in ordine alla motivazione e alla valutazione degli elementi di fatto salvo il caso di motivazione totalmente mancante o manifestamente apparente.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente: la Corte segnala che una motivazione del provvedimento deve rispettare i requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza, e la loro carenza può integrare una violazione di legge valutabile in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del divieto di sindacare questioni di merito nelle impugnazioni per misure reali; la censura proposta dal ricorrente non rientrava nelle ipotesi consentite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'automatica applicazione delle spese processuali e per la determinazione del versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti di misure cautelari reali (sequestro strumentale/confisca per equivalente) è consentito censurare in via principale la violazione di legge; non è ammesso il normale sindacato di merito sulla valutazione delle prove.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare reale occorre far emergere una concreta e specifica violazione normativa o procedurale (ad es. applicazione errata di una norma, vizi formali del provvedimento, mancanza totale di motivazione), non la mera richiesta di rivalutazione degli elementi indiziari.
  • La presenza del titolo formale di amministratore comporta obblighi di vigilanza e controllo che possono rendere rilevante la responsabilità anche se il ricorrente sostiene di essere stato estromesso di fatto; bisogna produrre prove documentali solide della effettiva esclusione dalla gestione se si vuole contrastare tali presunzioni.
  • La Corte può ritenere irrilevanti elementi documentali (es. un passaporto) se risultano formalmente annullati o privi di efficacia probatoria; conviene quindi curare la qualità probatoria degli elementi prodotti in sede di riesame.
  • Se si ritiene che la motivazione del giudice sia del tutto mancante o manifestamente apparente è possibile dedurre in Cassazione il vizio di violazione di legge collegato all'obbligo motivazionale (art.125), ma tale censura richiede argomentazioni precise e documentate sulla insufficienza logica della motivazione.

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