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Sentenza

Sentenza del 05/09/2024 n. 23941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973, dell’art. 14 delle preleggi e dell’art. 20 del D.P.R. 131/1986. Ha contestato che il beneficio fiscale fosse applicabile al leasing e agli atti di cessione o retrocessione dei crediti dati in garanzia: secondo l’Agenzia, il leasing non costituisce un finanziamento che eroga una provvista di denaro destinabile a investimenti produttivi e la cessione con funzione di garanzia, successiva all’erogazione e all’investimento, ha causa autonoma rispetto al contratto garantito. L’atto di retrocessione era stato assoggettato a imposta di registro proporzionale dello 0,50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, che aveva accolto l’appello della contribuente contro la sentenza della CTP di Chieti n. 442/2/2017, e ha deciso la causa nel merito, senza rinvio, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la cessione e la retrocessione dei crediti a garanzia di obbligazioni derivanti da leasing non beneficiano dell’agevolazione dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973: si applica l’imposta di registro proporzionale dello 0,50%. Spese dei giudizi di merito compensate; il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre all’importo prenotato a debito risultante dai registri di cancelleria.

Norme richiamate

  • Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate -in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi

    L’agevolazione riguarda operazioni che mettono a disposizione del beneficiario denaro utilizzabile per investimenti produttivi. Non si estende, per interpretazione analogica o estensiva, a un leasing o a una cessione di crediti che serve soltanto a garantire un debito già sorto e non comporta nuova provvista.

  • Art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    in conclusione, stante l'assenza di natura creditizia o finanziaria, le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50%

    La disciplina dell’imposta sostitutiva prevista dagli artt. 15 e 17 non si applica alle cessioni di crediti date in garanzia di obbligazioni da leasing, quando manca un’operazione di finanziamento che eroghi nuova provvista.

  • Art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    le cessioni di crediti a scopo di garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di leasing non... beneficiano dell'imposta sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, ma scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6 della tariffa - parte prima annessa al D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131

    In assenza dei presupposti per l’imposta sostitutiva, le cessioni di crediti con funzione di garanzia sono soggette all’imposta di registro proporzionale dello 0,50% prevista dall’art. 6.

  • Art. 384, primo comma, ultima parte, del codice di procedura civile

    non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell' art. 384 , primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito, anziché rinviare la causa al giudice di merito.

Massime di principio

  • Per applicare l’agevolazione dell’art. 15 del D.P.R. 601/1973 occorre un’effettiva erogazione di provvista finanziaria, cioè la disponibilità di denaro destinabile a investimenti produttivi; non basta che un negozio sia collegato a un’operazione economica o sia denominato finanziamento.
  • Il leasing, nella fattispecie esaminata, non è stato considerato un finanziamento agevolabile, perché mette a disposizione dell’utilizzatore un bene e non una provvista di denaro.
  • La cessione o retrocessione di crediti stipulata per garantire obbligazioni da leasing, quando il finanziamento è già stato erogato o l’investimento è già realizzato, non dà luogo a nuova disponibilità finanziaria e resta funzionalmente autonoma rispetto al contratto garantito.
  • La connessione negoziale tra garanzia e contratto principale non basta a estendere l’agevolazione fiscale alla garanzia: le norme agevolative sono di stretta interpretazione.
  • Per le cessioni di crediti a garanzia di obbligazioni da leasing escluse dall’imposta sostitutiva, la sentenza applica l’imposta di registro proporzionale dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

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