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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36491/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 26 gennaio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla destinazione a terzi della droga detenuta. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della recidiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto reiterativo delle doglianze già proposte e meramente oppositivo rispetto alla motivazione d’appello: la destinazione allo spaccio, elemento costitutivo della fattispecie, era stata motivata considerando la diversa tipologia delle sostanze detenute, eroina e cocaina, e la loro suddivisione in dosi pronte per lo smercio. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e avversativo: la Corte d’appello aveva motivato la recidiva valorizzando plurimi precedenti specifici, alcuni risalenti al quinquennio, e la prosecuzione del percorso criminoso quale indice di accresciuta pericolosità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte ha chiarito le ragioni per cui è stata ritenuta provata la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente con un pertinente richiamo alla diversa tipologia delle sostanze detenute (eroina e cocaina) e alla divisione in singole dosi pronte per lo smercio.

    La destinazione allo spaccio è stata ritenuta provata sulla base della tipologia delle sostanze e della loro suddivisione in dosi pronte per la vendita.

Massime di principio

  • La destinazione della sostanza stupefacente a fini diversi dall’autoconsumo è elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice e non causa di non punibilità; l’onere di dimostrare la finalità di spaccio grava quindi sull’accusa, non sull’imputato.
  • Quando la condotta non indica un’immediatezza del consumo, la destinazione della droga va valutata dal giudice di merito considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto; la valutazione è sindacabile in cassazione nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • La recidiva ritualmente contestata richiede una verifica concreta circa il fatto che la reiterazione del reato esprima maggiore rimproverabilità della condotta e pericolosità dell’autore; l’aumento va escluso con adeguata motivazione se tale maggiore capacità delinquenziale non è desumibile.
  • Sono inammissibili le doglianze di legittimità che si limitano a reiterare contestazioni già esaminate o a contrapporre una diversa lettura dei fatti alla motivazione della sentenza impugnata, senza individuarne specifici vizi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccio
RamiStupefacenti
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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