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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00502/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado, inflitta a un imputato assente al giudizio, a otto mesi di reclusione per il reato tributario di omessa presentazione della dichiarazione. In cassazione l'imputato ha dedotto violazione di norme processuali a pena di nullità, già eccepita in primo grado e riproposta in appello, sostenendo che, a seguito dell'inagibilità del palazzo di giustizia di Bari, il dibattimento, inizialmente rinviato, era stato poi rifissato fuori udienza per il prosieguo senza notificazione personale all'imputato, ma con sola notifica al difensore. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe determinato una nullità del procedimento; inoltre ha prospettato una distinzione tra sospensione e interruzione del dibattimento, assumendo che solo nella seconda ipotesi sarebbe necessaria una nuova notifica all'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata notificazione personale dell'anticipazione/nuova fissazione dell'udienza dibattimentale all'imputato assente, affermando che è sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta. Ha inoltre escluso che la distinzione invocata dal ricorrente tra sospensione e interruzione del dibattimento abbia base normativa. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    È la norma incriminatrice alla base della condanna confermata nei gradi di merito; il contenuto sostanziale del reato non è oggetto di specifica disamina nella decisione di legittimità.

  • art. 465 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale norma processuale violata a pena di nullità; la Corte nega che la sua disciplina imponga la notificazione personale all'imputato assente del provvedimento di rinvio o anticipazione dell'udienza dibattimentale.

  • art. 520 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte per escluderne l'applicabilità al caso concreto; è evocato come disposizione che, in ipotesi specifiche, prevede notificazioni dirette all'imputato, ma non per il provvedimento di rinvio qui considerato.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per porre a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie tale esclusione non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • Il provvedimento di rinvio o anticipazione dell'udienza dibattimentale non richiede la notificazione personale all'imputato dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notificazione al difensore che lo rappresenta.
  • Non è ragionevole distinguere, ai fini della notificazione del rinvio del dibattimento, tra sospensione e interruzione del processo in assenza di una previsione normativa espressa: in entrambe le ipotesi opera la rappresentanza del difensore.
  • Quando il legislatore intende imporre la notificazione diretta all'imputato assente o contumace, lo prevede espressamente; in mancanza di una previsione ad hoc, la notifica al difensore è sufficiente.
  • La denuncia di nullità processuale è manifestamente infondata se si fonda su una pretesa violazione non prevista dalla disciplina positiva e contraria al principio di rappresentanza dell'imputato assente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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