Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13487/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rigetto, già emesso in precedenza, delle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso era articolato in un'unica doglianza, ma secondo la Corte non indicava specifici profili dell'ordinanza censurati, mirando sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti della sospensione. La Corte ha inoltre rilevato che il provvedimento di rigetto della sospensione dell'esecuzione è un atto interlocutorio non autonomamente impugnabile.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 7, c.p.p.

    provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza

    Il rigetto della sospensione dell'esecuzione, emesso in sede esecutiva, ha natura interlocutoria e non è autonomamente impugnabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una precedente ordinanza, quando tale provvedimento abbia natura interlocutoria e non sia previsto dalla legge come autonomamente impugnabile.
  • Un ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione di merito dei presupposti della decisione impugnata, ma deve indicare specifici profili di censura dell'ordinanza gravata.
  • La mancanza di autonoma impugnabilità del provvedimento e la natura meramente interlocutoria dello stesso comportano l'inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.