Cassazione Penale, Ordinanza n. 06651/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale lo aveva ritenuto penalmente responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta e condannato alla pena di anni tre di reclusione. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la motivazione sul punto fosse insufficiente o errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e in parte aspecifico, osservando che la Corte territoriale non aveva negato le attenuanti generiche, ma le aveva soltanto ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. Quanto alla dosimetria della pena, ha ribadito che essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è sufficiente quando, specie in presenza di pena pari al minimo edittale, richiami i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come parametro generale per la determinazione della pena da parte del giudice di merito
richiamato come criterio di commisurazione della pena; il mero richiamo ai suoi criteri è ritenuto sufficiente quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale
Massime di principio
- La censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è aspecifica se la sentenza impugnata non le ha negate, ma le ha solo bilanciate in equivalenza con le aggravanti contestate.
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione della dosimetria della pena, trattandosi di profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.
- La motivazione sulla congruità della pena può essere particolarmente sintetica quando la pena irrogata sia pari o prossima al minimo edittale, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. se il giudice ha indicato gli elementi ritenuti rilevanti.
- Un motivo di ricorso che non si confronti con la reale ratio della decisione impugnata deve essere dichiarato aspecifico e, se manifestamente infondato, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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