Cassazione Penale, Ordinanza n. 32463/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sentenza della Corte di appello che aveva accolto la richiesta di concordato sui motivi di appello e, contestualmente, aveva negato la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha rilevato che la sostituzione della pena detentiva breve può essere richiesta nel procedimento di concordato sui motivi di appello previsto dall'art. 599-bis c.p.p., ma soltanto se essa costituisce oggetto dell'accordo tra le parti. In caso di concordato con rinuncia ai motivi, il giudice di appello non è tenuto a disporre la sostituzione quando tale applicazione non sia stata inclusa nell'accordo negli esatti termini. Dalla sentenza impugnata risultava, inoltre, che la Corte territoriale aveva escluso sia la sussistenza dei presupposti applicativi delle pene sostitutive sia l'inclusione della richiesta nell'accordo concordatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha confermato la correttezza del diniego della sostituzione della pena detentiva, poiché la richiesta non era stata inclusa nell'accordo concordatario e risultavano comunque insussistenti i relativi presupposti applicativi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato sui motivi di appello, la sostituzione della pena detentiva breve deve costituire oggetto dell'accordo tra le parti; in mancanza, il giudice di appello non è tenuto a disporla.
art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Ha modificato la disciplina rilevante del concordato sui motivi di appello, consentendo che la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve sia formulata nell'ambito di tale procedimento, purché inclusa nell'accordo.
Massime di principio
- Nel procedimento di concordato sui motivi di appello, la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva è ammissibile soltanto se la sostituzione forma oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti.
- Quando il concordato sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di appello, il giudice non è tenuto a disporre una pena sostitutiva non prevista nello specifico accordo concordatario.
- Il diniego della pena sostitutiva può essere fondato sia sulla mancata inclusione della relativa richiesta nell'accordo concordatario sia sull'insussistenza dei presupposti applicativi.
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