Cassazione Civile, Ordinanza n. 06301/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 29 luglio 1996 con cui un comune affidava a una società, a seguito di licitazione privata, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per un determinato lotto. Nel corso dell’esecuzione, la società sosteneva di aver dovuto raccogliere una quantità di rifiuti maggiore rispetto a quella prevista nella documentazione di gara e avviava trattative per ottenere un incremento del corrispettivo; poiché non si raggiungeva alcun accordo, introduceva un giudizio poi proseguito dal curatore fallimentare. Il tribunale riconosceva il diritto al maggior corrispettivo ritenendo applicabile l’art. 1660 c.c. anche all’appalto pubblico e valorizzando anche correttezza e buona fede. La corte d’appello riformava, ritenendo che l’appalto fosse a corpo e a prezzo chiuso, che la relazione esplicativa allegata al capitolato avesse valore solo indicativo e che il maggior quantitativo di rifiuti non imponesse una variazione del progetto, ma al più una maggiore gravosità dell’appalto, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1660 c.c. Nel ricorso per cassazione il fallimento deduce: 1) violazione del principio di domanda, giudicato interno e art. 101 c.p.c., sostenendo che l’appello del comune non avesse investito la ratio relativa alla variazione del progetto e alla correttezza/buona fede; 2) violazione degli artt. 2909, 329 e 100 c.p.c. e degli artt. 112 e 346 c.p.c., sempre per asserita mancata impugnazione della ratio fondata su correttezza e buona fede; 3) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.); 4) violazione degli artt. 1362 ss., 1660 e 1469 c.c., per avere attribuito alla relazione esplicativa un valore soltanto indicativo; 5) motivazione apparente e ulteriore violazione dell’art. 1660 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibili il terzo, il quarto e il quinto, e ha respinto integralmente il ricorso, condannando il fallimento alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva escluso il diritto dell’appaltatrice/fallimento a ottenere un maggior corrispettivo per la maggiore quantità di rifiuti raccolti. Ha ritenuto che l’appello del comune avesse riaperto integralmente la questione dell’applicabilità dell’art. 1660 c.c., sicché non vi era giudicato interno sulla ratio richiamata dalla curatela; ha inoltre escluso che la corte territoriale fosse incorsa in extrapetizione o in violazione dell’art. 101 c.p.c. Quanto alle censure sull’interpretazione del contratto, ha osservato che esse miravano in realtà a ottenere una diversa lettura delle clausole, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini proposti, anche per difetto di specifica trascrizione delle clausole contestate. La doglianza sulla motivazione apparente è stata dichiarata inammissibile perché riferita a un passaggio obiter privo di decisività. Il ricorso è stato quindi respinto e il fallimento condannato alle spese.
Norme richiamate
richiamato solo per la procura alle liti del ricorrente; non è oggetto di una specifica interpretazione decisoria.
art. 18, comma 5, D.M. n. 44/2011
richiamato in relazione alla procura e alle modalità di attestazione dell’atto.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per i depositi di memoria delle parti.
invocato per dedurre extrapetizione, ma la Corte esclude la violazione perché il giudice d’appello ha deciso entro il perimetro della questione devoluta.
non era necessario un nuovo contraddittorio preventivo perché la questione dell’applicabilità dell’art. 1660 c.c. era già devoluta in appello.
invocato per il giudicato interno; la Corte afferma che il giudicato non si era formato sulla questione controversa.
richiamato per il giudicato interno implicito; la Corte nega che la ratio dedotta fosse intangibile.
citato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.
richiamato nel primo motivo, ma la Corte non accoglie la censura sul contraddittorio.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ritiene comunque devoluta al giudice d’appello la questione del fondamento del maggior corrispettivo.
richiamato come canone ermeneutico, ma la Corte reputa che il ricorso miri solo a una diversa interpretazione del contratto.
richiamato come canone ermeneutico, senza che sia dimostrata una sua concreta violazione.
richiamato come canone ermeneutico, senza che sia dimostrata una sua concreta violazione.
la Corte conferma l’esclusione della sua applicabilità al caso concreto, ritenendo che il maggior quantitativo di rifiuti non implicasse una variazione del progetto, ma al più una maggiore gravosità dell’appalto.
richiamato nel quarto motivo; non emerge una specifica applicazione decisoria, essendo la censura comunque inammissibile.
richiamato nel quinto motivo in tema di motivazione apparente, ma la Corte considera la doglianza riferita a un obiter non decisivo.
art. 111 Cost.
richiamato nel quinto motivo per la motivazione della sentenza, senza esito favorevole al ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini del giudicato interno, la devoluzione in appello di una statuizione investe l’intera sequenza logica fatto-norma-effetto; impugnare anche solo uno degli elementi riapre la cognizione sull’intera questione.
- Non vi è violazione dell’art. 101 c.p.c. quando il giudice d’appello decide su una questione già devoluta con l’impugnazione, anche se la soluzione adottata si fonda su una diversa valutazione del fatto o della norma rispetto al primo giudice.
- La deduzione di violazione dei criteri di interpretazione contrattuale non può risolversi nella richiesta di una lettura alternativa del contratto: occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e trascrivere le clausole rilevanti.
- In cassazione, l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente apparente/incongrua; non è consentito sostituire la propria lettura a quella plausibile del giudice di merito.
- Una censura di motivazione apparente è inammissibile quando riguarda un passaggio non decisivo della sentenza, privo di autonoma portata ratio decidendi.
- La maggiore onerosità dell’esecuzione di un appalto non coincide automaticamente con una variazione del progetto ai sensi dell’art. 1660 c.c.; per invocare tale norma occorre che l’esecuzione richieda effettive modifiche progettuali o dell’oggetto contrattuale.
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