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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35565/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 5 marzo 2026 con cui la Corte d’appello di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. ai reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili. Il giudice dell’esecuzione aveva valorizzato la distanza temporale tra i reati e tra i gruppi di reati omogenei, ritenendola indice di determinazioni occasionali e non di un disegno criminoso unitario; aveva inoltre osservato che lo stato di tossicodipendenza dedotto non era documentato e che la detenzione scontata tra il 2018 e il 2021 costituiva una cesura rispetto all’ipotizzato disegno. Il ricorso contestava soprattutto la rilevanza attribuita alla distanza temporale, facendo leva sulla detenzione intermedia. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e assertiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva motivato congruamente e applicato correttamente il criterio per cui la continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali. La distanza temporale può indicare una significativa soluzione di continuità e non è superata dal mero richiamo alla detenzione intermedia; inoltre, la continuazione non coincide con una generica inclinazione a delinquere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. È stata disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva, della verifica che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    La continuazione può essere riconosciuta in sede esecutiva solo verificando che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo reato; la presenza di alcuni indici non basta se gli episodi successivi risultano frutto di decisioni estemporanee.

  • art. 616 c.p.p.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, poiché la legge lo impone.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione in sede esecutiva occorre accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente la presenza di singoli indici sintomatici se i reati successivi appaiono frutto di determinazioni estemporanee.
  • La distanza temporale significativa tra gli episodi criminosi può costituire indice di soluzione di continuità e contrastare la riconducibilità dei reati a un’unica deliberazione iniziale.
  • La continuazione non può essere desunta dalla sola inclinazione a delinquere o dalla mera reiterazione di illeciti; il ricorso che si limiti a contestare genericamente la valutazione temporale senza confrontarsi con la motivazione del giudice dell’esecuzione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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