Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20064/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

Le contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva revocato, ai fini IVA, i benefici "prima casa" e applicato sanzioni in relazione all'acquisto, avvenuto il 18 aprile 2008, di una unità immobiliare sita in Besozzo. Secondo l'Amministrazione, l'immobile presentava caratteristiche di abitazione di lusso ai sensi degli artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969, con conseguente esclusione dell'agevolazione. Le acquirenti contestavano, in particolare, che nel calcolo della superficie utile complessiva fosse stato incluso un vano sottotetto non abitabile, che secondo loro doveva essere escluso come soffitta/sottotetto e non qualificato come mansarda abitabile. Con il ricorso per cassazione articolavano cinque motivi: omesso esame del fatto decisivo relativo alla natura del sottotetto; violazione dell'art. 5 d.m. 2 agosto 1969 per avere la CTR ritenuto l'immobile di lusso senza escludere il sottotetto dal computo; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di esclusione delle sanzioni per sopravvenuta abrogazione parziale dell'illecito; motivazione apparente sul medesimo profilo; violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 472/1997 per mancata applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta in tema di sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo decisivo l'accertamento sulla natura del vano sottotetto ai fini del computo della superficie utile complessiva e dunque della verifica della qualità di abitazione di lusso. Ha affermato che, per i benefici "prima casa", occorre avere riguardo alla superficie utile complessiva dell'unità immobiliare, con esclusione delle soffitte, e che era necessario accertare se il vano in contestazione fosse una soffitta/sottotetto oppure una mansarda abitabile. Poiché tale accertamento non era stato compiuto dal giudice del rinvio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia. Ha invece rigettato i motivi terzo, quarto e quinto, escludendo l'applicabilità, in chiave abrogativa delle sanzioni, della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 33 d.lgs. 175/2014, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'illecito rimane per la dichiarazione mendace, mutando solo l'oggetto della dichiarazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale dedotto per omessa pronuncia e motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale vizio per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale vizio per violazione di legge

  • art. 5 d.m. 2 agosto 1969

    la superficie utile complessiva va calcolata con riferimento alla mera utilizzabilità degli ambienti; sono esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto

  • art. 6 d.m. 2 agosto 1969

    richiamato nel controllo dei requisiti dell'abitazione di lusso

  • art. 1, Parte I, nota II-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    disciplina i benefici "prima casa" e la verifica della qualifica di abitazione di lusso

  • Tariffa, parte I, art. 1, nota II-bis, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamata in relazione alla sanzione per dichiarazione mendace sui requisiti dell'agevolazione

  • art. 33 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    ha espunto il rinvio ai criteri del d.m. 2 agosto 1969 sostituendolo con il riferimento alle categorie catastali A1, A8 e A9, ma non ha determinato l'abrogazione della rilevanza sanzionatoria della condotta precedente

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    non è applicabile in senso favorevole per escludere le sanzioni, poiché la disciplina sopravvenuta non elimina la rilevanza dell'illecito originario

  • Cass., Sez. U., 27 aprile 2022, n. 13145

    richiamata per affermare che non opera il favor rei nel caso considerato, perché resta sanzionabile la dichiarazione mendace

  • Cass., Sez. V, 28 giugno 2012, n. 10807

    richiamata per definire la nozione fattuale di superficie utile dell'alloggio padronale

  • Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8421

    richiamata a sostegno del criterio di computo della superficie utile

  • Cass., Sez. VI, 26 marzo 2019, n. 8409

    richiamata a sostegno del criterio di computo della superficie utile

  • Cass., Sez. V, 17 luglio 2019, n. 19186

    richiamata a sostegno del criterio di computo della superficie utile

  • Cass., Sez. V, 19 dicembre 2019, n. 33896

    richiamata a sostegno del criterio di computo della superficie utile

  • Cass., Sez. V, 29 ottobre 2021, n. 30762

    richiamata a sostegno del criterio di computo della superficie utile

  • Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2014, n. 27141

    precedente rescindente che aveva cassato per motivazione apparente e demandato l'accertamento sulla natura del sottotetto

Massime di principio

  • Ai fini dei benefici "prima casa" la verifica del carattere di lusso dell'immobile va compiuta sulla base della superficie utile complessiva, intesa come concreta utilizzabilità degli ambienti, con esclusione delle superfici che la norma indica espressamente come non computabili, tra cui le soffitte.
  • Quando la controversia riguarda la qualificazione di un vano sottotetto, il giudice del rinvio deve accertare in fatto se esso sia effettivamente una soffitta/sottotetto esclusa dal computo oppure una mansarda abitabile, poiché tale qualificazione può essere decisiva per il superamento della soglia dimensionale prevista dalla disciplina agevolativa.
  • La sola presenza di un'area pertinenziale scoperta superiore a sei volte l'area coperta non basta, da sola, a integrare l'abitazione di lusso: occorre anche verificare il presupposto dimensionale della superficie utile complessiva superiore a 200 mq, calcolata secondo i criteri normativi.
  • La sopravvenuta modifica normativa che sostituisce il riferimento ai criteri del d.m. 2 agosto 1969 con quello alle categorie catastali non elimina automaticamente la rilevanza sanzionatoria delle dichiarazioni mendaci rese in precedenza sui requisiti dell'agevolazione, perché l'illecito resta ancorato alla falsa dichiarazione e non viene meno per mera mutazione del parametro di qualificazione dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.