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Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - Bari, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 2798 del 17 ottobre 2024, notificata il 28 ottobre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 24 aprile 2025

Giustizia amministrativa202500625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 2798 del 17 ottobre 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, notificata il 28 ottobre 2024 e divenuta definitiva, che poneva a carico dell'Amministrazione obbligazioni pecuniarie in suo favore. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, non risultando l'integrale pagamento delle somme riconosciute dal giudice del lavoro. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero e all'Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione di parte. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e riservando, ove necessario, la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata o incompleta esecuzione di un giudicato giustifica l'ordine rivolto all'amministrazione inadempiente di adempiere integralmente alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale entro un termine assegnato dal giudice.
  • Quando il giudicato da eseguire contiene obbligazioni pecuniarie, l'ordine di ottemperanza può imporre all'amministrazione il pagamento di tutte le somme riconosciute dal titolo giudiziale.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, condizionandola al protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato per l'esecuzione spontanea.
  • La soccombenza dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la sua condanna alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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