Cassazione Civile, Ordinanza n. 22580/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI emessi per gli anni 2009-2011 nei confronti di un consorzio di bonifica. In primo grado l’impugnazione degli avvisi era stata accolta; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione e ha accolto l’appello principale del comune, ritenendo che il consorzio fosse soggetto passivo dell’imposta in quanto concessionario ex lege dei beni, che non spettasse l’esenzione prevista per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali del gruppo E, e che la successiva variazione di classamento del 2018 non potesse incidere sulle annualità pregresse. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: con il primo e il terzo ha censurato la decisione nella parte in cui aveva escluso efficacia retroattiva alla variazione catastale Docfa del 2018 e aveva negato al giudice il potere di disapplicare il classamento catastale ritenuto erroneo, invocando gli artt. 5 e 7 del d.lgs. 504/1992 e principi costituzionali di capacità contributiva e ragionevolezza; con il secondo ha contestato la soggettività passiva del consorzio, sostenendo che i consorzi di bonifica sarebbero enti pubblici di settore e che la loro qualificazione come concessionari ex lege di beni demaniali si porrebbe in contrasto con il diritto UE, in particolare con le regole sulla concorrenza e con l’art. 106 TFUE. Il comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati sia i motivi relativi alla pretesa efficacia retroattiva della variazione catastale del 2018, sia quello sulla supposta insussistenza della soggettività passiva del consorzio. Quanto al primo profilo, ha ribadito che, per l’ICI sui fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile va determinata sulla base delle risultanze catastali vigenti al 1 gennaio dell’anno d’imposta, e che le variazioni catastali derivanti da Docfa o da modifiche denunciate dal contribuente operano solo per il futuro, salvo il caso diverso di correzione di errori materiali o di fatto imputabili all’ufficio, che nel caso concreto non risultava. Ha inoltre precisato che l’esenzione per i fabbricati del gruppo E si riferisce ai beni già classificati o classificabili in tali categorie, ma non consente di ignorare il classamento esistente nelle annualità contestate. Quanto al secondo profilo, la Corte ha riaffermato il consolidato orientamento secondo cui il rapporto tra consorzi di bonifica e beni demaniali loro affidati si configura come concessione a titolo gratuito derivante direttamente dalla legge istitutiva, e che i consorzi hanno natura di enti pubblici economici con struttura associativa; ha quindi escluso il contrasto con il TFUE, osservando che la concessione è coessenziale alla missione pubblica di bonifica e rientra nell’ambito di un servizio di interesse economico generale preesistente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile ICI va determinata sulla rendita risultante al primo gennaio dell’anno di imposizione; le variazioni catastali hanno efficacia, di regola, solo per le annualità successive alla loro annotazione o denuncia, salvo ipotesi particolari di correzione di errori dell’ufficio.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. b)
L’esenzione ICI si applica ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; non consente di disapplicare il classamento vigente per annualità pregresse in assenza dei presupposti temporali e sostanziali richiesti.
art. 53 Cost.
La regola di efficacia temporale delle variazioni catastali non viola il principio di capacità contributiva, poiché il legislatore può fissare un criterio uniforme e ragionevole per tutti i contribuenti.
art. 3 Cost.
La disciplina applicata è stata ritenuta coerente con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, perché evita trattamenti differenziati tra contribuenti in base al solo ricorso alla procedura Docfa.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto leso dalla soluzione accolta.
art. 106 TFUE
La concessione ex lege dei beni demaniali ai consorzi di bonifica è considerata compatibile con il diritto UE perché necessaria all’adempimento della specifica missione di bonifica e riconducibile a un SIEG preesistente; può legittimare una restrizione della concorrenza.
artt. 101 e ss. TFUE
Il richiamo del ricorrente alle regole di concorrenza non vale a escludere il regime concessorio legato alla funzione di bonifica, che la Corte considera funzionalmente giustificato.
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 1, 54, 59
Il testo legislativo fonda la natura pubblica dei consorzi di bonifica, la loro struttura associativa, il potere di imporre contributi e la concessione a titolo gratuito dei beni demaniali necessaria all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica.
d.p.r. 23 giugno 1962, n. 947
Richiamato per confermare la struttura associativa dei consorzi e l’assetto degli organi amministrativi espressi dai consorziati.
l. regione Veneto 8 maggio 2009, n. 12
Richiamata come disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica, nel rispetto dei principi fondamentali statali.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Fondamento della condanna all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Per i fabbricati iscritti in catasto ai fini ICI, il dato catastale rileva secondo la rendita vigente al primo gennaio dell’anno d’imposta; le modifiche sopravvenute operano, di regola, solo per il futuro.
- La variazione catastale presentata dal contribuente tramite Docfa non ha efficacia retroattiva sulle annualità già maturate, salvo che derivi dalla correzione di un errore materiale o di fatto dell’ufficio, in modo evidente e riconosciuto.
- L’esenzione per i fabbricati del gruppo E va verificata sulla base della classificazione catastale rilevante per il periodo d’imposta; non consente di neutralizzare automaticamente un classamento diverso esistente per le annualità oggetto di accertamento.
- La natura di ente pubblico economico e la struttura associativa dei consorzi di bonifica non escludono la soggettività passiva ai fini del tributo per i beni demaniali loro affidati in concessione ex lege.
- Il regime di concessione dei beni demaniali ai consorzi di bonifica è compatibile con il diritto dell’Unione quando sia funzionale e necessario allo svolgimento della specifica missione di bonifica e rientri in un servizio di interesse economico generale preesistente.
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