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Sentenza

Sentenza del 10/07/2023 n. 4235 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Consorzi di bonifica - Cartella di pagamento - Opposizione - Inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile - Approvazione del piano di classifica - Perizia tecnica di parte - Mancata dimostrazione in sede di approvazione del piano dell'assenza di benefici anche indiretti - Debenza dei contributi - E' legittima.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione alla cartella di pagamento per contributi consortili: la ricorrente contestava la debenza del contributo sostenendo l'assenza di qualsiasi beneficio per il proprio compendio immobiliare dagli interventi consortili. Il giudice ha richiamato i principi di diritto secondo cui il presupposto impositivo (vantaggio diretto e immediato dell'immobile) si ritiene presunto se esiste un piano di classifica approvato e l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza; conseguentemente l'onere di provare l'assenza di benefici grava sul contribuente. La perizia tecnica di parte prodotta dalla ricorrente non ha dimostrato l'insussistenza di benefici, anche indiretti, risultando insufficiente a superare la presunzione derivante dall'approvazione del piano e dall'inclusione nel perimetro.

La decisione

La Corte territoriale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente. È stato ritenuto che, essendo provata l'inclusione del compendio nel perimetro di contribuenza e l'esistenza di un piano di classifica approvato, la ricorrente non ha assolto all'onere di provare l'assenza di benefici. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 860 c.c.

    Fissa il presupposto impositivo del contributo di bonifica nel vantaggio diretto e immediato per l'immobile; nella giurisprudenza è interpretato come presunto quando esiste piano di classifica approvato e l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza.

  • R.D. n. 215 del 1933, art. 10

    Norma regolamentare che individua le basi per l'irrogazione dei contributi di bonifica; interpretata insieme all'art. 860 c.c. per definire il presupposto di vantaggio per l'immobile.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. 7 aprile 2023, n. 9573; 8 aprile 2022, n. 11431; 16 luglio 2021, n. 20359)

    Cass. 7 aprile 2023, n. 9573; Cass. 8 aprile 2022, n. 11431; Cass. 16 luglio 2021, n. 20359

    Costante orientamento secondo cui l'approvazione del piano di classifica e l'inclusione nel perimetro di contribuenza producono una presunzione di vantaggio per l'immobile; spetta al contribuente provare l'assenza di benefici, mentre in mancanza di piano approvato l'onere probatorio grava sul consorzio.

Massime di principio

  • Se l'immobile è incluso nel perimetro di contribuenza e sussiste un piano di classifica approvato, il vantaggio (presupposto del contributo) si presume: il contribuente deve provare concretamente l'assenza di benefici diretti o indiretti.
  • Una perizia tecnica di parte è efficace solo se dimostra in modo specifico e documentato che dall'attività consortile l'immobile non ha ricevuto alcun beneficio, anche indiretto; affermazioni generiche o riferimenti alla mancanza di interventi sull'immobile non sono di per sé sufficienti.
  • Se non esiste un piano di classifica approvato o l'immobile non è provato incluso nel perimetro, allora grava sul consorzio l'onere di dimostrare che il fondo appartiene al comprensorio e che ha tratto concreti benefici dalle opere.
  • La legittimità e la congruità del piano di classifica sono decisive per determinare il quantum del contributo: contestare il contributo per eccesso richiede quindi censure specifiche sulla validità del piano e sull'identificazione dei benefici assegnati agli immobili.
  • Nelle opposizioni a cartelle di pagamento per contributi di bonifica, la strategia difensiva del contribuente dovrebbe prevedere prove tecniche e documentali dettagliate (perizie ambientali, rilievi idraulici, valutazioni tecniche sul rapporto tra opere eseguite e vantaggi per il fondo) per superare la presunzione derivante dall'approvazione del piano.
  • Se si ritiene che non siano stati eseguiti interventi utili, conviene proporre nel merito anche azioni o richieste istruttorie volte ad accertare l'effettivo mancato esercizio delle attività consortili o la loro inefficacia rispetto al fondo specifico.

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