Cassazione Civile, Ordinanza n. 40754/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo nei limiti della motivazione, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito per mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di risarcimento danni proposta da un proprietario di immobile contro il soggetto che, secondo l'attore, aveva utilizzato una procura risultata falsa per intervenire in una transazione e in successivi finanziamenti, con iscrizione di ipoteche sui suoi beni a garanzia dei mutui concessi a società terze. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando falsa la firma in calce alla procura e inefficaci il consenso alle ipoteche e le ipoteche stesse. In appello, la sentenza era stata dapprima dichiarata inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una società ritenuta litisconsorte necessaria; la Cassazione aveva poi cassato con rinvio, ritenendo scindibili le cause. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha dichiarato estinto il processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni soggetti. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 307, 310, 331, 332, 392 e 393 c.p.c., sostenendo che, nel vecchio rito, la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto condurre, in assenza di tempestiva eccezione, non all'estinzione ma all'inammissibilità dell'appello con stabilizzazione della sentenza di primo grado; ha inoltre lamentato che il giudice di rinvio non avesse ordinato l'integrazione verso tutti i soggetti indicati; 2) violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., perché l'atto di riassunzione sarebbe stato proposto da soggetto privo di prova sulla titolarità della situazione controversa, essendo incerta la legittimazione tra diversi successori/cessionari; 3) violazione dell'art. 111 c.p.c., assumendo che fosse stata omessa la considerazione della presenza in giudizio della banca originaria dante causa, mai formalmente estromessa. La Corte di cassazione ha accolto solo parzialmente il primo motivo: ha riconosciuto che la mancata eccezione tempestiva impediva di dichiarare l'estinzione in senso tecnico ai sensi dell'art. 307 c.p.c.; tuttavia ha ritenuto corretta la conclusione di improseguibilità del processo, poiché il termine per integrare il contraddittorio era perentorio e la mancata integrazione comportava una situazione processuale che imponeva la cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c. Ha escluso che potesse formarsi il giudicato sulla sentenza di primo grado e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
prima di ogni altra difesa; ultimo comma; comma terzo
nel regime previgente la declaratoria di estinzione per omessa integrazione del contraddittorio richiede eccezione tempestiva della parte interessata; la perentorietà del termine per integrare il contraddittorio resta però rilevante ai fini dell'improseguibilità del processo
l'estinzione del processo si riflette sugli effetti processuali del giudizio, in coordinamento con la disciplina dell'art. 393 c.p.c.
richiamato quanto all'integrazione del contraddittorio nelle impugnazioni in presenza di litisconsorzio necessario
richiamato nel quadro delle norme sulle impugnazioni e sul contraddittorio
regola la riassunzione dopo cassazione con rinvio
l'omessa esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio comporta una causa ostativa alla prosecuzione del processo
consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proseguita
è esclusa la prorogabilità/rinnovabilità del termine perentorio assegnato per integrare il contraddittorio
richiamato in tema di legittimazione ad agire della parte che riassume il giudizio
richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione processuale
richiamato in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso e permanenza della parte originaria nel processo
art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato per il deposito di memorie nel procedimento in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario può impedire la prosecuzione del processo; se il termine fissato dal giudice è perentorio e inutilmente decorso, la causa non può essere decisa nel merito.
- Nel regime previgente dell'art. 307 c.p.c., la declaratoria di estinzione per omessa integrazione del contraddittorio richiede l'eccezione della parte interessata proposta prima di ogni altra difesa; in difetto, il giudice non può qualificare l'evento come estinzione in senso tecnico.
- L'inutile decorso del termine per l'integrazione del contraddittorio, quando la parte necessaria non sia stata evocata nel giudizio di rinvio, integra una situazione di improseguibilità che può condurre alla cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., anche senza una formale eccezione tempestiva.
- Il giudizio di rinvio dopo cassazione è una fase autonoma e rescissoria: la caducazione della sentenza cassata impedisce la formazione di un giudicato interno sulle statuizioni del giudizio annullato.
- La qualificazione dell'esito processuale come improseguibilità o estinzione non può essere piegata a effetti incompatibili con la struttura del giudizio di rinvio, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quando la pronuncia d'appello sia stata cassata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40682/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40696/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40697/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40698/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40714/2021 del 20/12/2021
- ordinanza_civile · 20 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40715/2021 del 20/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →