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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11282/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata, attestato dai pagamenti depositati dalla contribuente, e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto integralmente l'appello della società contribuente e aveva escluso la pretesa fiscale. La lite traeva origine da una verifica fiscale per gli anni d'imposta 2009-2011 e da un processo verbale di constatazione che contestava alla società una cessione d'azienda dissimulata, realizzata attraverso una serie di operazioni contrattuali ritenute infedeli e poste in essere dall'amministratore di fatto di due società collegate; secondo l'Ufficio, tale operazione comportava la responsabilità solidale della società contribuente per i debiti fiscali di un'altra società poi estintasi. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma prima della decisione la contribuente ha prodotto documentazione attestante il pagamento integrale dovuto ai fini della definizione agevolata ex art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016, già richiamata dall'Avvocatura dello Stato come procedura avviata e condizionata al pagamento integrale dell'importo ricalcolato.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016

    La procedura di definizione agevolata era richiamata come istituto applicabile, ma il suo perfezionamento era subordinato all'integrale pagamento del dovuto; una volta documentato tale pagamento, il giudizio si è estinto.

Massime di principio

  • Quando interviene il perfezionamento di una definizione agevolata legalmente prevista, comprovato dall'integrale pagamento del dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
  • La sopravvenuta definizione clemenziale del rapporto tributario preclude la prosecuzione del giudizio di legittimità, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o dell'anticipazione delle spese da parte di chi le ha sostenute, nei limiti indicati dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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