Cassazione Civile, Sentenza n. 4427/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla corretta applicazione dell'esenzione dalla ritenuta sugli interessi di cui all'art. 26, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/1973 per finanziamenti erogati tramite interposizione di soggetti infragruppo (finanziamento "indiretto"). L'Amministrazione riteneva che l'esenzione dovesse essere valutata sul percettore materiale degli interessi; la contribuente sosteneva che andasse invece accertata sul beneficiario effettivo (Sicar), che possedeva i requisiti di investitore istituzionale soggetto a vigilanza. Mezzanove aveva chiesto il rimborso delle ritenute versate per gli anni 2015 e 2017 dopo l'entrata in vigore della norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il rimborso richiesto da Mezzanove. La Corte ha affermato il principio secondo cui, nel caso di finanziamento "indiretto" con interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma li retrocede al sostanziale erogante, i requisiti soggettivi previsti dall'art. 26, comma 5-bis, devono essere accertati con riferimento al beneficiario effettivo (sostanziale erogante). Le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia; non è stata irrogata la maggiorazione per l'Amministrazione patrocinata dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 26, comma 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria
La Corte interpreta i requisiti soggettivi della norma alla stregua del principio del "beneficiario effettivo": nel finanziamento indiretto la verifica della qualità dell'erogante va fatta con riferimento al soggetto sostanziale (beneficiario effettivo) attraverso un approccio look-through.
art. 26, comma 5 e art. 26-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La nozione di "beneficiario effettivo" prevista dall'art. 26-quater (recepimento Direttiva IRD) è richiamata dalla Corte per sostenere che anche ai fini del comma 5-bis l'indagine deve guardare al reale titolare del reddito, non soltanto al percettore materiale.
art. 6 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito)
Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri
La rubrica della norma e la circostanza normativa sono ritenute coerenti con l'applicazione dell'esenzione anche ai finanziamenti indiretti; la Corte ne trae supporto per l'approccio look-through.
Art. 11 Modello OCSE / Convenzioni contro le doppie imposizioni
paid to a resident of the other Contracting State ... if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State
Richiamato come parametro interpretativo: le convenzioni e il Modello OCSE riconoscono il beneficio in rapporto al beneficiario effettivo anche quando l'interesse è percepito per interposta persona, supportando l'approccio sostanziale adottato dalla Corte.
Richiamato in quanto principio di capacità contributiva: l'imposizione si fonda sulla reale disponibilità del reddito, quindi l'indagine sul beneficiario effettivo è coerente con il sistema fiscale.
art. 22 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (cd. decreto competitività)
Citato come fonte normativa e teleologica dell'esenzione: la norma mira a eliminare il rischio di doppia imposizione e favorire l'accesso al credito estero; la Corte rileva che tale finalità è perseguita valutando il beneficiario effettivo nei casi indiretti.
Massime di principio
- Nel caso di finanziamenti infragruppo con interposizione di soggetti che percepiscono e poi retrocedono interessi, per valutare esenzioni da ritenuta occorre individuare il beneficiario effettivo mediante un approccio look-through.
- Non è sufficiente considerare solo il percettore materiale: va verificata la reale disponibilità economica del flusso (chi beneficia effettivamente degli interessi).
- Prima di concedere o negare l'esenzione occorre acquisire e valutare documentazione contrattuale e contabile che dimostri l'obbligo di retrocessione e l'effettiva titolarità del reddito.
- Bisogna accertare che il beneficiario effettivo soddisfi i requisiti soggettivi previsti (es. status di investitore istituzionale e forme di vigilanza nel Paese d'istituzione).
- L'interpretazione sostanziale è coerente con principi internazionali (Modello OCSE, giurisprudenza UE) e con la ratio antitedesca della norma volta a prevenire doppie imposizioni reali sul beneficiario effettivo.
- In presenza di strutture complesse e interposte, valutare il rischio di abuso: la verifica è case-by-case e richiede attenzione alle clausole che trasferiscono l'onere fiscale sul debitore.
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