Cassazione Civile, Sentenza n. 4510/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contenzioso relativo ad un avviso di accertamento Tosap (prot. n. 390 del 25.01.2018) relativo all'anno 2013: contestazione della superficie occupata dalle gallerie (830 mq indicati nell'avviso vs 278 mq risultanti dalla consulenza) e della corretta applicazione della tariffa (domanda se vada applicata la tariffa "agevolata" prevista dagli artt. 46-47 d.lgs. n.507/1993 e dall'art.63 d.lgs. n.446/1997). Questioni secondarie: obbligo di denuncia ex art. 50 d.lgs. 507/93 e sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento (art. 7 legge n.212/200 e successive modifiche). Il Comune impugna la sentenza di appello che aveva deciso sulla quantificazione della superficie e sulla tariffazione; Enel propone ricorso incidentale su motivazione dell'avviso e altri profili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale proposto dal Comune (ossia non ha dato rilievo alla pretesa ricostruzione favorevole al Comune) e ha confermato i principi secondo i quali: la superficie effettivamente accertata (278 mq) deve essere considerata nella quantificazione del tributo; la mancata denuncia ex art. 50 non impedisce l'applicazione del regime tariffario agevolato quando ne ricorrano i presupposti; la motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente anche quando si riferisca ad altri atti conoscibili dal contribuente; eventuali difformità fra motivazione e dispositivo costituivano errore materiale correggibile. In particolare la Corte ha stabilito che la società di produzione di energia (Enel Produzione S.p.A.) rientra tra i soggetti cui si applica il regime previsto dall'art. 63, comma 2, lett. f) d.lgs. n.446/1997 (e quindi la relativa disciplina agevolata/forfetaria) in quanto svolge attività strumentale all'erogazione del servizio a rete.
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi ... sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47"
Gli artt. 46-47 fissano il criterio di determinazione della Tosap per le occupazioni legate alle reti di pubblici servizi; tale regime tariffario si applica ove ricorrano i presupposti oggettivi, indipendentemente da una richiesta espressa del contribuente.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"art. 63, comma 2, lett. f"
L'art. 63, comma 2, lett. f) disciplina una misura forfetaria/criterio semplificato per il canone (c.o.s.a.p.) e, per effetto dell'interazione normativa, ha rilevanza anche nella determinazione della Tosap per specifiche tipologie di occupazioni (aziende di erogazione di pubblici servizi o attività strumentali). La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina anche alle imprese di produzione di energia.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 7 (onere di motivazione dell'avviso di accertamento)
L'avviso di accertamento deve indicare presupposti, mezzi di prova e ragioni giuridiche; la motivazione può essere per relationem purché l'atto richiamato sia allegato o agevolmente conoscibile dal contribuente.
d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
"modifica dell'art. 7 della legge n. 212/200: se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama ..."
Rafforza l'onere di allegazione quando l'atto richiamato non è già noto al contribuente, precisando i limiti della motivazione per relationem.
Prevede l'obbligo di denuncia dell'occupazione da parte del soggetto concessionario/occupante; la Corte ha chiarito che la mancata denuncia legittima l'accertamento d'ufficio ma non esclude l'applicazione del regime tariffario agevolato quando ne ricorrano i presupposti.
art. 287 e art. 391‑bis c.p.c.
Consentono la correzione di errori materiali nel dispositivo della sentenza quando la motivazione chiarisce l'intento del giudice; la Corte ha qualificato come "lapsus calami" la difformità fra dispositivo e motivazione.
Massime di principio
- Per occupazioni di sottosuolo/soprassuolo connesse alla filiera energetica, i giudici possono riconoscere il regime tariffario agevolato quando l'opera è strumentale all'erogazione del servizio a rete (concetto unitario di rete: produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione).
- La mancata presentazione della denuncia ex art. 50 d.lgs. 507/93 legittima l'accertamento d'ufficio ma non impedisce l'applicazione del regime agevolato se i presupposti oggettivi sono presenti.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente se indica gli elementi essenziali (an e quantum) e può essere fatta per relationem solo se l'atto richiamato è allegato o agevolmente conoscibile dal contribuente; la recente novella normativa ha rafforzato l'onere di allegazione per atti non già noti.
- In caso di discrepanza tra motivazione e dispositivo di una sentenza, se dal testo emerge chiaramente l'intendimento del giudice si tratta di errore materiale correggibile (art. 287 c.p.c./391‑bis c.p.c.) e non di vizio di motivazione assumibile in cassazione.
- Il presupposto della Tosap è l'occupazione materiale del suolo (anche sottosuolo/soprassuolo), con presunzione iuris tantum di uso pubblico; incombe al contribuente l'onere di provare il contrario per superare la presunzione.
- Nelle controversie tributarie l'ente impositore non può portare in giudizio argomentazioni sostanzialmente differenti da quelle indicate nella motivazione dell'avviso salvo che il giudice, nel rispetto dei limiti di cui alla motivazione, qualifichi autonomamente la fattispecie.
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