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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4511/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento Tosap per l'anno 2016 relativo all'occupazione con cavi e condutture di aree comunali. L'Enel contestava: carenza di motivazione dell'avviso; difetto di prova circa la congruità della pretesa e l'appartenenza delle aree al patrimonio indisponibile comunale; errata quantificazione delle superfici; mancata applicazione della tariffa agevolata prevista per impianti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (artt. 46-47 d.lgs. n.507/1993 e art.63 d.lgs. n.446/1997). In primo grado la CTP ridusse l'importo sulla base di una CTU; la CTR Molise rigettò l'appello del contribuente ritenendo legittimo l'avviso. In Cassazione Enel deducevapotestà processuali relative alla CTU e violazioni di legge in ordine all'onere probatorio e all'applicazione del regime agevolato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i profili processuali relativi alla presunta nullità della CTU e alla distribuzione dell'onere della prova, ritenendo inammissibili o infondati tali censure. Tuttavia ha accolto il motivo principale relativo alla tariffazione agevolata: la Corte ha stabilito che la società di produzione di energia (Enel Produzione) rientra nell'ambito delle "aziende esercenti attività strumentali alla erogazione di servizi pubblici" e pertanto è applicabile il regime agevolato previsto dall'art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n.446/1997 (e per estensione la disciplina agevolata prevista per determinate occupazioni di cui agli artt. 46-47 d.lgs. n.507/1993). La Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto che riconosce la strumentalità dell'attività di produzione rispetto alla filiera della rete elettrica unitaria e ha ritenuto irrilevante la veste societaria (s.p.a.) rispetto al criterio sostanziale dell'attività svolta. Di conseguenza la decisione di merito è stata censurata in relazione alla mancata applicazione del regime ridotto e la causa è stata rimessa al giudice di merito affinché applichi il principio affermato (valutando gli effetti sul quantificato dell'imposta).

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Tosap)

    Art. 46: "Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo...destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi...sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47."

    La Corte interpreta le norme come prevedenti un regime specifico (e più favorevole) per le occupazioni connesse alle reti di pubblici servizi; il concetto di rete va inteso unitariamente.

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Cosap)

    Art. 63, comma 2, lett. f: previsione di una speciale misura di tariffa per occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, ridotta non meno del 50 per cento.

    Applicabilità del criterio agevolato anche alle aziende che svolgono attività strumentali alla erogazione del servizio (anche se società di produzione), estendendo il criterio 'per utenze' alla Tosap per tale tipologia di occupazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Riferimento all'onere della prova: la Corte ritiene che, essendo stato adeguatamente istruito il giudizio e acquisita la CTU, non sussista violazione dell'onere probatorio a carico dell'ente impositore impugnabile in sede di legittimità.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (procedura tributaria)

    Art. 7 e commi relativi (motivazione e mezzi di prova)

    Richiami procedurali relativi al diritto di difesa e alle modalità di motivazione degli atti impositivi; la Corte ritiene la motivazione dell'avviso sufficiente per consentire la contestazione.

  • legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art.1, comma 816)

    Richiamata come norma successiva che introduce il canone patrimoniale dal 2021; la Corte osserva che non è applicabile ratione temporis alla fattispecie ma rafforza l'orientamento interpretativo sull'ambito di applicazione agevolativa.

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. l. 17 dicembre 2021, n. 215 (art.5, comma 14-quinquies)

    "...per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica..."

    Disposizione interpretativa (anche se successiva) coerente con la soluzione della Corte: conferma l'idoneità a considerare le aziende di produzione come esercenti attività strumentali per l'accesso al regime agevolato.

Massime di principio

  • Per l'applicazione della tariffa agevolata (Tosap/Cosap) occorre valutare la sostanza dell'attività: è decisivo se l'occupazione è funzionale a una rete di erogazione di pubblico servizio intesa unitariamente, non la forma societaria del soggetto occupante.
  • Le imprese di produzione di energia possono rientrare tra i soggetti beneficiari del regime ridotto quando le loro infrastrutture partecipano alla filiera integrata (produzione → trasmissione → distribuzione) e sono funzionali all'erogazione del servizio a rete.
  • La quantificazione dell'imposta può seguire il criterio forfetario 'per utenze' o il criterio speciale previsto per le reti; il giudice di merito deve applicare il principio sostanziale e ricalcolare l'importo se necessario.
  • Le eccezioni processuali relative a vizi di CTU (extra-petita) sono rilevanti solo se la parte ha tempestivamente sollevato la nullità; l'eventuale assorbimento della consulenza dal giudizio non determina automaticamente nullità della decisione se è garantito il contraddittorio.
  • In sede di impugnazione, la Cassazione non sostituisce la valutazione di fatto del giudice di merito; può però correggere l'errata applicazione del diritto e rinviare al merito per l'attuazione del principio di diritto enunciato.

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