Cassazione Civile, Sentenza n. 4424/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR sostenendo che quest'ultima aveva errato nel ritenere deducibile/inerente il costo dei macchinari acquistati dalla contribuente e poi dati in noleggio alla consorella estera, richiamando l'art. 109 T.U.I.R. e lamentando violazione per difetto di 'stretta correlazione' (inerenza). L'Ufficio voleva così ottenere la disconoscimento della deducibilità IRES del costo; in cassazione però il motivo verteva su una questione (indeducibilità ai fini IRES) che non era stata oggetto di contestazione dall'Ufficio nell'avviso di accertamento né di decisione dalla CTR, essendo l'accertamento originario relativo soprattutto alla detrazione IVA e ad altri profili. La Corte ha ritenuto il motivo introduttivo di una fattispecie nuova e quindi inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per aver prospettato una questione nuova non trattata nel thema decidendum del giudizio di merito. È stata accolta l'eccezione preliminare della controricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto per inammissibilità e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Alverman s.r.l. in liquidazione, liquidate in Euro 7.600,00 oltre esborsi Euro 200,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% dei compensi e accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la indeducibilità per difetto di inerenza dei costi sostenuti (macchinari). La Corte non ha deciso sul merito dell'applicazione della norma perché il motivo che invocava l'art. 109 introduceva un tema nuovo non trattato in sede di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma richiamata quale base formale del motivo di cassazione (violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile ai sensi della giurisprudenza che preclude in Cassazione questioni nuove non dibattute in sede di merito.
art. 53 Cost.
Riferito dall'Agenzia in combinato con l'art.109 T.U.I.R. (principio del divieto dell'abuso del diritto). La Corte non ha affrontato una valutazione di merito sulla questione costituzionale/abusiva, essendo il motivo inammissibile per novità di tema.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (norma sul contributo unificato)
Corte rileva che, pur essendo l'Agenzia parte soccombente, non si applica la esenzione prevista da tale norma in quanto l'amministrazione è stata ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato; la sentenza richiama orientamenti precedenti su questo punto.
Principio giurisprudenziale di preclusione (Cass. 01/07/2024, n. 18018 e altre)
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in Cassazione sono preclusi motivi che prospettano questioni nuove non trattate nella fase di merito; i motivi devono riguardare il 'thema decidendum' già dibattuto nei gradi precedenti.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso sollevare questioni di diritto o fatto nuove che non siano state oggetto del thema decidendum nei gradi di merito: le impugnazioni devono riguardare questioni già dibattute e decise.
- Se l'Ufficio intende contestare la deducibilità di un costo ai fini IRES (art.109 T.U.I.R.), tale contestazione deve risultare chiaramente dall'avviso di accertamento e deve essere svolta nei giudizi di merito; altrimenti la questione sarà preclusa in sede di legittimità.
- Le impugnazioni volte a contestare profili distinti (es. IVA vs IRES) vanno circoscritte e provate nei relativi ambiti procedurali: un rilievo IVA non equivale automaticamente a un rilievo IRES se non espresso nell'atto impositivo.
- La parte resistente può ottenere l'accoglimento di eccezioni preliminari sulla inammissibilità del ricorso per cassazione quando il ricorso porta questioni nuove: tali eccezioni possono determinare la declaratoria di inammissibilità senza affrontare il merito.
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza; anche le amministrazioni pubbliche possono essere condannate alle spese in capo all'Agenzia quando non sussistono esenzioni applicabili.
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