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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46161/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva riformato la decisione del Tribunale limitatamente alla durata delle pene accessorie nell'ambito di un giudizio per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativo alla "Delta società consortile s.r.l.". Il ricorrente propone due motivi: (1) contestazione della natura distrattiva in relazione alla mancata rilevazione in attivo di due veicoli oggetto di contratti di leasing, deducendo che i contratti erano cessati prima della liquidazione e lamentando che non sia stata compiuta una verifica presso il P.R.A.; (2) censura sul profilo soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo l'assenza del dolo perché avrebbe consegnato al curatore molte scritture contabili e un elenco dei debitori, mentre la Corte avrebbe valutato il coefficiente psicologico sulla base dell'oggettività della condotta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il gravame esplorativo: il ricorrente non ha spiegato quali esiti avrebbe prodotto una visura al P.R.A. né ha smentito la valutazione della sentenza secondo cui non risultava prova significativa che i veicoli fossero riferibili a contratti di leasing cessati prima del fallimento; inoltre la contestazione non riguardava solo i due veicoli ma una più ampia serie di elementi di attivo (cassa, depositi bancari, crediti, cespiti) non criticati nel ricorso. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di devoluzione della questione in sede di appello (mancanza di motivo di appello sul punto), richiamando l'art. 606, comma 3, c.p.p. e la giurisprudenza pertinente. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla legge 23/06/2017 n.103).

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma richiamata per le pene accessorie applicabili in caso di bancarotta; la Corte d'appello ha riformato la decisione del Tribunale solo quanto alla durata di dette pene accessorie.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio che impedisce deduzioni in cassazione di questioni non specificamente devolute al giudice di appello; la Corte ha usato questa norma per dichiarare inammissibile il secondo motivo non sollevato in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/06/2017, n.103)

    Disciplina la condanna per le spese del giudizio e le conseguenze pecuniarie per il ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per imporre il pagamento delle spese e la somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di Sez. 2 (es. sent. n. 29707/2017, n. 13826/2017, n. 22362/2013)

    Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 (Galdi); Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 (Bolognese); Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013 (Di Domenica)

    Richiamata per il principio secondo cui il vizio di motivazione o la questione di diritto non possono essere sollevati in cassazione se non erano stati devoluti al giudice di appello con la necessaria specificità.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammesse doglianze esplorative: chi impugna deve indicare in modo specifico quali accertamenti mancanti avrebbe prodotto quale risultato e in che modo questi avrebbero inciso sulla decisione impugnata.
  • Le contestazioni su fatti rilevabili con specifici accertamenti (es. visure al P.R.A. per veicoli in leasing) devono essere accompagnate da indicazione di quale prova si sarebbe ottenuta o da acquisizione/documentazione probatoria: l'assenza di tale specificazione rende il motivo inammissibile.
  • Questioni processuali o di merito non sollevate con sufficiente specificità in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o realmente nuove ed impossibili da proporre prima.
  • Nel contestare il dolo nella bancarotta documentale è necessario dimostrare concretamente la consegna e la completezza delle scritture o spiegare perché le scritture presenti siano idonee ad escludere il comportamento doloso; la mera affermazione non è sufficiente.
  • Quando si impugna una sentenza per vizi di prova, è utile indicare puntualmente le omissioni probatorie e proporre mezzi di prova alternativi o documentazione che dimostri l'errore di fatto della sentenza.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare oltre alle spese processuali anche sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende), quindi è strategicamente importante valutare la concretezza e la devoluzione in appello prima di proporre ricorso per cassazione.

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