Cassazione Penale, Ordinanza n. 02524/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Nel ricorso ha censurato il diniego della misura alternativa, ma la Corte rileva che le doglianze non sono proponibili in sede di legittimità perché non sorrette da specifiche ragioni di diritto e non evidenziano manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza impugnata aveva valorizzato, ai fini del giudizio prognostico, la gravità dei reati commessi, le pendenze processuali, la condotta carceraria e l'assenza di un effettivo percorso di revisione critica del passato, oltre al rilievo che non vi erano state sperimentazioni esterne, coerentemente con il principio di progressività e gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mosse contro il diniego dell'affidamento in prova non fossero ammissibili in sede di legittimità, perché non denunciavano vizi riconducibili a manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma tendevano a sollecitare una diversa valutazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
Il Tribunale di sorveglianza deve compiere un giudizio prognostico sull'idoneità della misura alternativa, valutando complessivamente gli elementi disponibili, inclusi gravità dei reati, pendenze, condotta intramuraria e avvio di un percorso di revisione critica.
Massime di principio
- Nel giudizio di affidamento in prova, il tribunale di sorveglianza può e deve valutare un insieme ampio di elementi prognostici, tra cui la gravità dei reati commessi, le pendenze processuali, la condotta tenuta in carcere e l'eventuale emersione di un percorso di revisione critica del passato.
- Il riferimento all'assenza di sperimentazioni esterne è compatibile con il principio di progressività e gradualità nell'accesso ai benefici penitenziari, che richiede una verifica progressiva dell'idoneità del condannato al reinserimento sociale.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego di una misura alternativa è ammissibile solo se denuncia specifici vizi di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione; non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito.
- La motivazione del giudice di sorveglianza è adeguata quando esplicita gli elementi fattuali ritenuti rilevanti per la prognosi di affidabilità del richiedente e li collega al giudizio sulla concessione della misura.
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