Cassazione Penale, Ordinanza n. 36984/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, c.p., relativo al commercio di prodotti con segni falsi. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha censurato la decisione deducendo, in sostanza, che la falsificazione fosse grossolana e quindi innocua, valorizzando la mancanza di etichette e le concrete modalità di vendita. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che, secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di contraffazione grossolana non rilevano le modalità di vendita o le circostanze esterne, ma l'attitudine ingannatoria del marchio in sé; la valutazione va compiuta con riguardo alla percezione dell'oggetto nella sua successiva utilizzazione da parte di un numero indeterminato di soggetti.
Norme richiamate
La norma tutela in via principale e diretta la fede pubblica; la verifica della grossolanità del falso deve concentrarsi sull'attitudine ingannatoria del segno/marchio, non sulle sole modalità di vendita o su circostanze esterne.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente.
Massime di principio
- Nel commercio di prodotti recanti segni falsi, la contraffazione può ritenersi grossolana e il reato impossibile solo quando il falso sia privo di reale attitudine decettiva in sé; non è sufficiente richiamare elementi esterni come modalità di vendita, assenza di etichette o altre circostanze accessorie.
- La valutazione della grossolanità del falso deve essere svolta avendo riguardo alla percezione del segno nella sua normale e successiva utilizzazione da parte di un numero indeterminato di soggetti, poiché il bene giuridico tutelato è primariamente la fede pubblica.
- Se il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte può dichiararlo inammissibile e applicare la sanzione processuale prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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