Ordinanza n. 140/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dalla Questura di Mantova e notificato al ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dalla Questura di Mantova, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nella domanda cautelare ha dedotto, in sostanza, che le ragioni di merito esposte nel ricorso avrebbero dovuto comportare anche il riconoscimento del periculum in mora, facendo riferimento a generiche “notevoli conseguenze dannose” derivanti dal provvedimento. Non ha tuttavia specificato né dimostrato quali fossero tali conseguenze.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del pericolo di danno grave e irreparabile. Ha ritenuto insufficiente la mera affermazione dell’esistenza di “notevoli conseguenze dannose”, non accompagnata dall’indicazione e dalla prova concreta del pregiudizio, rilevando inoltre che le conseguenze dannose non risultavano evidenti di per sé. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità dell’avviso orale. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui un pericolo di danno grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per la genericità e l’assenza di prova del pregiudizio allegato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può fondarsi sulla mera affermazione generica di conseguenze dannose: il ricorrente deve indicare concretamente il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’atto e fornire elementi idonei a dimostrarne la gravità e l’irreparabilità.
- Il periculum in mora non è automaticamente desumibile dalla prospettata fondatezza dei motivi di merito; deve essere oggetto di un’autonoma allegazione e dimostrazione.
- Quando il danno grave e irreparabile non emerge con evidenza dall’atto impugnato o dai suoi effetti, l’insufficiente specificazione e prova del pregiudizio comporta il rigetto della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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