Ordinanza n. 142/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la rimozione e lo smaltimento di rifiuti, la chiusura degli accessi e l’adozione di misure per impedire l’occupazione abusiva di un compendio immobiliare
Esito
La controversia
La ricorrente, socia azionista della società proprietaria del compendio immobiliare, ha impugnato l’ordinanza comunale adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 TUEL e dell’art. 192 d.lgs. 152/2006. L’atto le imponeva, insieme ad altri destinatari, di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati nell’area e di rendere immediatamente inaccessibili gli immobili mediante la chiusura degli accessi, con esecuzione sostitutiva del Comune e recupero delle spese in caso di inottemperanza. La ricorrente ha dedotto, quanto all’ordine di chiusura degli accessi, la propria estraneità alla disponibilità giuridica e materiale dell’immobile, essendo soltanto socia azionista e non proprietaria né titolare di diritti reali o personali di godimento. Quanto all’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti, ha contestato l’assenza di un previo accertamento della propria responsabilità, anche colposa, nell’abbandono dei rifiuti e la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché non le sarebbe stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento né sarebbe stata contestata una condotta colposa, anche omissiva.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Con riferimento all’ordine di chiusura degli accessi, ha rilevato che la ricorrente appare priva di legittimazione passiva, in quanto mera socia azionista, non proprietaria né titolare di diritti di godimento sull’area e quindi priva di un titolo idoneo di disponibilità del bene. Ne conseguirebbe il difetto del presupposto necessario per indirizzare nei suoi confronti un’ordinanza contingibile e urgente, che richiede che il destinatario disponga dell’area e sia in grado di eseguire immediatamente gli interventi necessari. Quanto all’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti, il Collegio ha rilevato che l’amministrazione non aveva previamente accertato la responsabilità della ricorrente nell’abbandono dei rifiuti né instaurato il necessario contraddittorio procedimentale. È stata pertanto sospesa interinalmente, fino alla nuova camera di consiglio del 21 ottobre 2026, l’efficacia dell’ordinanza impugnata limitatamente alla ricorrente. Il TAR ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri destinatari dell’ordinanza, qualificati come controinteressati, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. 267/2000
L’ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica e privata può essere rivolta a chi abbia la disponibilità dell’area e sia quindi in grado di eseguire immediatamente gli interventi imposti.
art. 192 d.lgs. 152/2006
L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti richiede l’accertamento della responsabilità del destinatario, almeno a titolo di colpa, anche omissiva; non è sufficiente una responsabilità oggettiva fondata sulla mera proprietà o disponibilità dell’area. Deve inoltre essere garantito il contraddittorio procedimentale.
art. 49 c.p.a.
Quando il giudizio coinvolge soggetti che sono destinatari del medesimo provvedimento e possono risultare controinteressati rispetto alla domanda di annullamento, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere concessa quando, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, emerga il fumus boni iuris; nel caso concreto il provvedimento è stato sospeso interinalmente fino alla prosecuzione della trattazione.
art. 104-ter, comma 8, legge fallimentare
La norma è richiamata in relazione al decreto del tribunale che aveva autorizzato la derelizione dell’immobile della società fallita.
Massime di principio
- Un’ordinanza contingibile e urgente diretta a imporre interventi immediati su un’area non può essere legittimamente indirizzata a una persona che sia soltanto socia della società proprietaria, se non risulta titolare della proprietà, di diritti reali o personali di godimento, oppure di un autonomo titolo di disponibilità dell’area.
- L’ordine contingibile e urgente di chiusura o messa in sicurezza di un immobile presuppone che il destinatario abbia la disponibilità effettiva o giuridica del bene e sia perciò in grado di eseguire immediatamente gli interventi necessari alla tutela dell’incolumità pubblica e privata.
- L’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 non può fondarsi sulla mera qualità di proprietario o titolare di diritti sull’area, ma richiede l’accertamento di una responsabilità almeno colposa, anche omissiva, nella produzione o nell’abbandono dei rifiuti.
- Prima dell’adozione dell’ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti deve essere garantito il contraddittorio procedimentale, mediante la comunicazione di avvio del procedimento e la contestazione della condotta ritenuta colposa, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
- Nel giudizio di annullamento di un provvedimento rivolto a più destinatari, ciascun destinatario può avere un autonomo interesse a impugnare l’atto e, al contempo, assumere la posizione di controinteressato rispetto all’impugnazione proposta da un altro destinatario quando l’annullamento riferito a quest’ultimo possa incidere sulla ripartizione interna degli obblighi derivanti dal provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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