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Ordinanza

Ordinanza n. 224/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di L’Aquila in ordine alla diffida presentata dai ricorrenti in data 14 novembre 2024 con cui gli stessi hanno chiesto al Comune di L’Aquila di avviare un procedimento volto alla legittima acquisizione delle aree di loro proprietà, allibrate al Catasto Fabbricati al Foglio 21, particelle 926 e 1051, ed illegittimamente occupate dall’Ente civico, mediante la sottoscrizione di un negozio traslativo consensuale, ovvero ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, con adozione del provvedimento di acquisizione sanante e contestuale liquidazione, oltre che dell’attuale valore venale delle aree, anche dell’indennizzo previsto al comma 1 del medesimo art. 42-bis; nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di L’Aquila intimato di provvedere in ordine alla detta istanza e la conseguente condanna della stessa Amministrazione Comunale a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, con il quale, come previsto dall’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, si preveda la restituzione delle aree ovvero l’acquisizione non retroattiva delle stesse nonché, in ogni caso, la corresponsione degli indennizzi e risarcimenti richiesti.

Giustizia amministrativa202500093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo n. 410/2025, che aveva imposto al Comune di avviare e concludere il procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, divenuti proprietari per successione ereditaria di terreni formalmente intestati al dante causa e ricadenti nell'area pubblica destinata al campo sportivo della frazione di Arischia, hanno dedotto l'assenza di cessione volontaria e di atti espropriativi, nonché l'occupazione e trasformazione irreversibile delle aree da parte del Comune. Dopo precedenti richieste rimaste senza riscontro, avevano ottenuto la sentenza n. 410/2025, notificata al Comune il 17 settembre 2025, con cui era stato ordinato all'Amministrazione di avviare e concludere entro novanta giorni il procedimento relativo all'acquisizione definitiva e non retroattiva dei beni, anche mediante cessione volontaria, con espressa e motivata determinazione circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. Avendo il Comune richiesto documentazione sulla titolarità dei terreni il 7 ottobre 2025 e non avendo svolto ulteriori attività dopo la trasmissione della documentazione da parte dei ricorrenti il 17 ottobre 2025, questi hanno chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta di esecuzione della precedente sentenza, rilevando che il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato al Comune e che il termine di novanta giorni per provvedere era ampiamente decorso senza che risultasse data esecuzione all'obbligo di concludere il procedimento. Ha quindi nominato il Provveditore per le Opere Pubbliche dell'Abruzzo, con facoltà di delega, quale Commissario ad acta, incaricandolo di porre in essere gli atti sostitutivi necessari alla conclusione del procedimento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il compenso del commissario è posto a carico del Comune inadempiente. Le spese della fase sono state compensate, poiché il Comune aveva comunque avviato un'interlocuzione istruttoria mediante la richiesta della documentazione proprietaria.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La precedente sentenza aveva imposto al Comune di avviare e concludere un procedimento espresso e motivato sulla volontà di acquisire definitivamente e non retroattivamente i beni occupati, anche mediante cessione volontaria, ferma la discrezionalità dell'Amministrazione di accogliere o respingere l'istanza.

  • art. 114 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta è disposta quale misura sostitutiva per l'inottemperanza dell'Amministrazione all'obbligo stabilito da una sentenza amministrativa.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue, entro il termine fissato dal giudice, l'obbligo di concludere un procedimento mediante un provvedimento espresso, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti sostitutivi necessari.
  • La richiesta di documentazione e l'avvio di un'interlocuzione istruttoria non equivalgono all'esecuzione del giudicato quando, decorso il termine assegnato, l'amministrazione non conclude il procedimento con una determinazione espressa e motivata.
  • Nel procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 il giudicato può imporre all'amministrazione di valutare espressamente l'acquisizione definitiva e non retroattiva del bene occupato, senza predeterminare l'esito discrezionale della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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