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Ordinanza

Ordinanza n. 417/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento n. prot. -OMISSIS- pronunciato nei confronti del sig. -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Comando Aeronavale centrale, in data 6 dicembre 2024 e notificato in data 9 dicembre 2024, con il quale è stato disposto che l’App. SC. Q.S. -OMISSIS- -OMISSIS-“perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto di impiego per tale causa, ai sensi del combinato disposto dei richiamati artt. 867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare, a decorrere dalla data del presente provvedimento”; b) di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare allo stesso sottesi, tra cui la relazione conclusiva (Prot.-OMISSIS-) del 02.07.2024 presentata dall’Ufficiale Inquirente della Guardia di Finanza e il verbale del 30.10.2024 con cui la commissione di Disciplina ha ritenuto il -OMISSIS- non meritevole di conservare il grado; c) comunque di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), anche non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti al ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione e cessazione dal rapporto d'impiego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comando Aeronavale centrale della Guardia di Finanza ha disposto la perdita del grado per rimozione e la cessazione dal rapporto d'impiego, nonché gli atti del procedimento disciplinare presupposto, inclusi la relazione conclusiva dell'ufficiale inquirente, il verbale della Commissione di disciplina e gli ulteriori atti istruttori non comunicati. La controversia riguarda, in particolare, l'accertamento dell'assunta positività agli esami tossicologici per cocaina effettuati dall'amministrazione, nel contesto di un procedimento disciplinare collegato a un incidente stradale. Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta assoluzione dal reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ha prodotto esami tossicologici sul proprio profilo capillare risultati negativi e ha sostenuto che gli esami dell'amministrazione avessero prodotto un falso positivo, anche per la mancata considerazione dell'assunzione di FANS dichiarata nella cartella clinica del pronto soccorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Preso atto della sentenza assolutoria, degli esami tossicologici di parte risultati negativi e della contestazione circa il possibile falso positivo degli esami dell'amministrazione, ha ritenuto necessario acquisire un accertamento tecnico. Dopo la rinuncia all'incarico della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare per carenza di specialisti in tossicologia forense e la mancata assunzione dell'incarico da parte del Direttore dell'UOC di Medicina legale-Tossicologia forense del Policlinico Gemelli, ha incaricato il Direttore del Dipartimento militare di Medicina legale del Policlinico Militare Celio di Roma, con facoltà di delega, di ripetere in contraddittorio, ove possibile, l'esame capillare sul campione conservato e di valutare la documentazione medica, al fine di stabilire se sia provata l'assunzione di cocaina nel periodo considerato. La verificazione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza; la relazione dovrà essere depositata nei successivi 30 giorni. È stata prevista la partecipazione dei difensori e di un consulente medico della parte ricorrente, previo preavviso di almeno cinque giorni. Le spese della verificazione sono state poste a carico della parte soccombente. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    intesa a ripetere, in contraddittorio tra le parti, ove possibile, l’esame capillare del campione conservato presso il laboratorio che sarà indicato dal dott. -OMISSIS-, nonché a valutare tutta la documentazione medica allegata in atti, onde stabilire se possa considerarsi provata l’assunzione della sostanza stupefacente di tipo cocaina da parte del ricorrente nel periodo considerato (dicembre 2023)

    Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione tecnica necessaria all'accertamento dei fatti controversi.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati dal giudice nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori e dell'acquisizione degli elementi tecnici necessari alla decisione.

  • artt. 867 e 923 del Codice dell'ordinamento militare

    perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto di impiego per tale causa

    Indicati nel provvedimento disciplinare impugnato quale base normativa della perdita del grado per rimozione e della cessazione dal rapporto d'impiego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di una sanzione disciplinare amministrativa dipende dall'attendibilità di un accertamento tossicologico contestato dal destinatario, il giudice può disporre una verificazione tecnica per la ripetizione dell'esame sul campione conservato e per la valutazione congiunta della documentazione medica.
  • La verificazione può essere disposta in contraddittorio, consentendo alla parte interessata di partecipare tramite i propri difensori e un consulente tecnico, con preventiva comunicazione delle operazioni.
  • La mancata assunzione o la rinuncia all'incarico da parte dei primi soggetti designati non impedisce al giudice di individuare un diverso organo tecnico dotato delle competenze necessarie e di fissare nuovi termini per l'espletamento dell'accertamento.
  • Quando l'esito della verificazione è rilevante per stabilire la prova dell'illecito disciplinare, la decisione sul merito del ricorso deve essere rinviata sino all'acquisizione e al deposito della relazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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