Ordinanza n. 120/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di revoca della licenza prefettizia n.-OMISSIS-, notificato in data 17.03.2026 riferita alla ricorrente, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluse le note istruttorie richiamate nel provvedimento ed in particolare la nota della Questura cat.-OMISSIS-, ignota alla ricorrente, che evidenzia l’assenza di requisiti in capo a -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca di una licenza prefettizia, con i relativi atti presupposti e note istruttorie
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca della licenza, notificato il 17 marzo 2026, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e conseguenti, comprese le note istruttorie richiamate nel provvedimento e, in particolare, una nota della Questura non conosciuta dalla ricorrente, nella quale si evidenziava l'assenza di requisiti in capo al soggetto interessato. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti; emerge tuttavia che il procedimento amministrativo era collegato alla verifica dell'idoneità di un soggetto proposto dalla ricorrente.
La decisione
Il Collegio ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto presidenziale monocratico già adottato ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Ha ritenuto di non doversi discostare dalle motivazioni del precedente provvedimento cautelare, anche considerando la pendenza di una nuova attività amministrativa volta a verificare l'idoneità del soggetto proposto dalla ricorrente. Ha quindi sospeso gli effetti del decreto di revoca sino alla definizione del nuovo procedimento valutativo. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica dell'aprile 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
La norma è richiamata quale base del decreto presidenziale cautelare monocratico precedentemente adottato e confermato dal Collegio.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina della tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione cautelare il Tribunale ha sospeso gli effetti dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della società ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati e dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice collegiale può confermare il provvedimento monocratico precedentemente adottato quando non emergano ragioni per discostarsi dalle motivazioni già poste a suo fondamento.
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo può essere mantenuta sino alla definizione di un nuovo procedimento valutativo amministrativo, quando tale procedimento sia diretto a verificare nuovamente il presupposto sostanziale dell'atto impugnato.
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