Cassazione Penale, Ordinanza n. 23259/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma il diniego delle circostanze attenuanti generiche già disposto nei precedenti gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva rigettato il motivo di gravame relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato il ruolo effettivamente svolto dall'imputato nella vicenda e, più in generale, gli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, oltre che manifestamente infondata, perché la motivazione del giudice di merito era congrua e non illogica, avendo valorizzato la gravità della condotta e l'ingente danno patrimoniale cagionato come elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
È il parametro di riferimento per la valutazione delle circostanze del fatto e della personalità dell'imputato nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche; il giudice può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
La decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche e ribadisce che la loro concessione è rimessa a una valutazione di merito insindacabile se congruamente motivata.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non contraddittorio e non manifestamente illogico, degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della valutazione complessiva ex art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione del diniego delle attenuanti generiche se la doglianza si limita a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dai giudici di merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli reputati determinanti per escludere le attenuanti generiche.
- La valutazione sulle attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto, sindacabile in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione, manifesta illogicità o travisamento rilevante della motivazione stessa.
Come è indicizzato
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