Cassazione Penale, Sentenza n. 18030/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla verifica della particolare tenuità del fatto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Lecce per un nuovo giudizio su quel punto. Ha dichiarato irrevocabile la parte della sentenza che afferma la responsabilità penale (la condanna rimane confermata nella sostanza).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto). Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere una preclusione legislativa all'applicazione della causa di non punibilità e che la sua incensuratezza e la parziale assoluzione avrebbero dovuto portare all'applicazione dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
punito con la reclusione da uno a quattro anni
Norma che disciplina il reato contestato al ricorrente; qui rilevante per individuare il massimale di pena applicabile al fatto e quindi per verificare i limiti di applicabilità dell'art. 131-bis nel momento della commissione.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La norma può escludere la punibilità quando il fatto è di particolare tenuità in relazione all'entità e alla offensività del comportamento e all'assenza di pericolosità sociale. La sua applicabilità va valutata secondo la formulazione normativa vigente al momento del fatto: al 11/09/2016 non era preclusa per reati con massimo fino a cinque anni (successive modifiche legislative ne hanno poi ridotto l'ambito).
art. 16 d.l. n. 53 del 2019 (conv. con L. n. 77 del 2019)
ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis anche per i reati puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
Modifica legislativa che ha ristretto i casi in cui l'art. 131-bis può essere applicato, introducendo specifiche preclusioni per reati connessi a manifestazioni sportive e abbassando la soglia massima di pena compatibile con la causa di non punibilità.
Ulteriore modifica della disciplina dell'art. 131-bis che ha confermato o sistemato le esclusioni introdotte dalla precedente normativa; rilevante per la valutazione della portata normativa ma non per il caso concreto, che va valutato alla stregua del testo vigente al momento del fatto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023 (Franchi)
Principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.
Massime di principio
- Valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis alla data del fatto: la legge vigente al momento della commissione è quella rilevante, anche se successive modifiche ne hanno cambiato l'ambito.
- La soglia massima della pena prevista per il reato al momento del fatto è determinante per verificare eventuali preclusioni all'applicazione della causa di non punibilità (le modifiche legislative possono abbassare o innalzare tali soglie).
- L'accertamento della particolare tenuità richiede motivazione esplicita e specifica; la Cassazione non accetta che la sua (in)applicabilità sia desunta implicitamente da rilievi generici sulla gravità o sulla dinamica dei fatti fatti dalla corte sottostante.
- Se la Cassazione annulla limitatamente alla verifica della tenuità e rinvia, la pronuncia di responsabilità già resa resta in genere irrevocabile e il giudice di rinvio non può chiedere l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza annullata.
- In processi simili, difesa e giudice devono documentare specificamente elementi personali (es. incensuratezza) e la scarsa offensività/pericolosità del fatto per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis; l'omissione di una motivazione specifica può giustificare l'annullamento e il rinvio.
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