Cassazione Penale, Ordinanza n. 31726/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la sua condanna per false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che la falsa dichiarazione non sarebbe punibile nelle modalità ritenute dai giudici di merito e che, comunque, una successiva ritrattazione o il successivo rilascio delle generalità corrette dovrebbero escludere la responsabilità, anche prospettando una possibile desistenza volontaria. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il reato si consuma nel momento in cui viene resa la falsa dichiarazione e che la successiva rettifica è irrilevante; inoltre ha escluso la desistenza perché le generalità corrette erano state fornite solo dopo la consumazione del reato.
Norme richiamate
Il reato si perfeziona nel momento in cui viene resa la falsa dichiarazione; una successiva ritrattazione o l'indicazione tardiva delle generalità corrette non escludono la consumazione del reato né integrano desistenza volontaria.
Massime di principio
- Nel delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali, la consumazione si verifica con la sola resa della dichiarazione non veritiera, senza che sia necessario un ulteriore evento o un'effettiva induzione in errore del destinatario.
- La successiva correzione delle generalità o la ritrattazione della dichiarazione non elidono la rilevanza penale del fatto, se intervengono dopo la consumazione del reato.
- La desistenza volontaria è incompatibile con una condotta correttiva posta in essere solo in un momento successivo a quello in cui il reato si è già consumato.
- Quando la sentenza di merito applica correttamente la norma e motiva in modo coerente sulla configurabilità del reato, il ricorso che si limita a prospettare una lettura manifestamente contraria al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata è inammissibile.
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