Cassazione Civile, Ordinanza n. 30436/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti. Ha inoltre precisato che, per effetto di tale esito, non occorreva provvedere sulle spese perché le parti avevano dichiarato di averle regolate in sede di accordo. La Corte ha infine escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite origina dalla successione di un de cuius il cui testamento aveva istituito erede universale la moglie, con conseguente dedotta lesione della quota di legittima dei figli. In primo grado alcuni figli avevano chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie; la controparte sosteneva che le quote di riserva fossero già state soddisfatte da donazioni in vita, provate mediante matrici di assegni. Il tribunale aveva rigettato in parte la domanda e accolto solo parzialmente la riduzione. In appello la corte territoriale ha ritenuto non provate le donazioni, ha dichiarato lesivo il testamento rispetto alla quota di legittima dei figli e ha determinato le quote di riserva pro capite, affrontando anche eccezioni sul contraddittorio, sulla stima dei beni, sui frutti e sulle spese. I ricorrenti principali hanno impugnato la sentenza di appello; una delle controparti ha proposto ricorso incidentale. Tuttavia, prima dell'esame nel merito, tutte le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte afferma che non ricorrono i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito della controversia definita per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando le parti, anche in sede di legittimità, depositano un'istanza congiunta attestando la sopravvenuta transazione della lite, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, non vi è luogo a provvedere sulle spese se risulta che le parti abbiano regolato tale profilo nell'accordo transattivo.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto se non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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