Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30436/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti. Ha inoltre precisato che, per effetto di tale esito, non occorreva provvedere sulle spese perché le parti avevano dichiarato di averle regolate in sede di accordo. La Corte ha infine escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite origina dalla successione di un de cuius il cui testamento aveva istituito erede universale la moglie, con conseguente dedotta lesione della quota di legittima dei figli. In primo grado alcuni figli avevano chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie; la controparte sosteneva che le quote di riserva fossero già state soddisfatte da donazioni in vita, provate mediante matrici di assegni. Il tribunale aveva rigettato in parte la domanda e accolto solo parzialmente la riduzione. In appello la corte territoriale ha ritenuto non provate le donazioni, ha dichiarato lesivo il testamento rispetto alla quota di legittima dei figli e ha determinato le quote di riserva pro capite, affrontando anche eccezioni sul contraddittorio, sulla stima dei beni, sui frutti e sulle spese. I ricorrenti principali hanno impugnato la sentenza di appello; una delle controparti ha proposto ricorso incidentale. Tuttavia, prima dell'esame nel merito, tutte le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte afferma che non ricorrono i presupposti per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito della controversia definita per cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Quando le parti, anche in sede di legittimità, depositano un'istanza congiunta attestando la sopravvenuta transazione della lite, il giudice dichiara cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, non vi è luogo a provvedere sulle spese se risulta che le parti abbiano regolato tale profilo nell'accordo transattivo.
  • Il raddoppio del contributo unificato non va disposto se non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.