Cassazione Penale, Ordinanza n. 05582/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del motivo sulla recidiva e la mancata censura puntuale della motivazione della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa esclusione della recidiva: il ricorrente sosteneva, in modo generico, che la condotta non fosse grave e che dovessero essere valutate complessivamente la vicenda e le condizioni socio-economiche dell'imputato. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva confermato la recidiva valorizzando precedenti specifici e una maggiore pericolosità del ricorrente.
Norme richiamate
Indica il reato per cui era stata confermata la condanna in appello, ossia resistenza a pubblico ufficiale.
recidiva
La Corte d'appello aveva mantenuto l'applicazione dell'aggravante valorizzando i precedenti specifici dell'imputato e la conseguente maggiore pericolosità; la Cassazione ha ritenuto il motivo sul punto generico e non specifico.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura contro la valutazione della recidiva deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una deduzione generica sulla non gravità del fatto o sulle condizioni personali dell'imputato.
- Quando il giudice di merito conferma la recidiva sulla base di precedenti specifici e della maggiore pericolosità desunta dal fatto oggetto di giudizio, il ricorrente deve indicare in modo preciso perché tale apprezzamento sia viziato; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
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