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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 870/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il diritto di Antonella Baldini alla riliquidazione della "quota B" del supplemento di pensione ex-ENPALS senza applicazione del massimale retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del DPR n. 1420/1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continua a operare anche per la "quota B" e che la Corte territoriale aveva errato nell'interpretare che la disciplina fosse stata tacitamente abrogata o resa inapplicabile dalla normativa successiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, con il principio di diritto volto a confermare che, nella determinazione della "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995, continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del DPR n. 1420/1971. La Corte ha escluso l'abrogazione tacita del massimale da parte del d.lgs. n. 182/1997 e ha ritenuto che la normativa nuova si integra con la disciplina previgente, non potendo considerarsi autosufficiente nel sopprimere quel limite essenziale senza espressa previsione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 1420/1971, art. 12

    La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate ... Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000 (successivamente rivalutato).

    La Corte ha ritenuto che il massimale ivi previsto continui a vincolare anche la "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31/12/1995; il limite non è stato tacitamente abrogato dalle riforme successive.

  • D.Lgs. n. 182/1997 (art. 1, art. 3, art. 4, comma 8)

    Art. 4, comma 8: applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312; le eccedenze sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992.

    Il d.lgs. 182/1997 ha riformulato criteri di calcolo per le "quote" ma non ha espressamente abrogato il massimale del DPR 1420/1971; secondo la Corte le disposizioni sono complementari e non incompatibili, pertanto il massimale permane.

  • D.Lgs. n. 503/1992, art. 12

    Prevede aliquote di rendimento (comma 1) e dispone che sono salvi i limiti massimi alla retribuzione pensionabile previsti nei singoli ordinamenti (comma 2).

    Il riferimento operato dal d.lgs. 182/1997 all'art. 12 del d.lgs. 503/1992 non esclude i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti dalla normativa speciale (DPR 1420/1971); i commi sono connessi e vanno interpretati unitariamente.

  • Legge n. 335/1995 (riforma Dini)

    Prevede deleghe e criteri direttivi per l'armonizzazione dei regimi pensionistici (art. 1, commi e criteri direttivi) e non contiene abrogazione espressa del massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo.

    La legge di delegazione ha introdotto il sistema contributivo e dettato principi direttivi ma non ha provveduto ad abrogare espressamente il tetto della retribuzione giornaliera pensionabile; pertanto non opera quale causa di sopravvenuta abrogazione del massimale.

  • Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21

    Norma che ha disposto il subentro dell'INPS nelle funzioni dell'ENPALS (trasferimento della gestione).

    L'INPS è il successore dell'ENPALS e pertanto è parte legittimata in causa e destinataria degli obblighi e delle posizioni attive/passive connesse alle prestazioni ex-ENPALS.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 202/2008

    Rileva che il divario tra retribuzione soggetta a contribuzione e retribuzione utile ai fini pensionistici non è di per sé contrario ai principi di uguaglianza e ragionevolezza ferma la ragionevole proporzionalità e la tutela minima di cui all'art. 38 Cost.

    Giurisprudenza costituzionale che conferma la discrezionalità del legislatore nel bilanciamento tra contribuzione e prestazioni e che rende non sussistente un profilo costituzionale che obblighi a eliminare il massimale; la Corte di Cassazione la utilizza per motivare la legittimità di limiti regolatori volti all'equilibrio finanziario.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 173/1986

    Richiamata per la conferma del principio che il massimale è espressione di scelte discrezionali del legislatore volte al contenimento della spesa e al riequilibrio delle gestioni previdenziali.

Massime di principio

  • Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995 la "quota B" della pensione è soggetta al limite della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971; non si presume l'abrogazione di tale massimale in assenza di chiara disposizione normativa.
  • Una riforma che richiami norme pregresse non abroga automaticamente limiti o profili essenziali delle normative precedenti: occorre valutare l'esistenza di vera incompatibilità o di una disciplina che regoli l'intera materia in modo esaustivo per ritenere l'abrogazione tacita.
  • Nel contraddittorio tra norme speciali e successive riforme generali, il punto di partenza interpretativo è la continuità della disciplina speciale, salvo che il legislatore manifesti espressamente l'intenzione di modificare o sopprimere il vincolo precedente.
  • Quando una norma delegata o di riforma richiama parti di altra disposizione (es. aliquote) ma non il relativo regime dei limiti, non va automaticamente inteso che i limiti siano stati soppressi: commi connessi devono essere letti unitariamente.
  • In tema di pensioni, per accertare l'esistenza di un'abrogazione tacita sono necessari elementi oggettivi di incompatibilità o la presenza di una nuova disciplina organica che assorba integralmente la materia; la semplice modifica di criteri di calcolo non è sufficiente.
  • L'ente succeduto (INPS) eredita diritti e obblighi dell'ente precedente (ENPALS) e può impugnare o difendersi in giudizio in relazione a prestazioni originariamente regolate dall'ente trasferito.
  • In presenza di sentenze di merito contrastanti su applicazione di massimali, è probabile il rinvio da parte della Cassazione alla Corte territoriale per nuova decisione conforme al principio di diritto stabilito.

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