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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 867/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto ad Alessandro Haber la riliquidazione della "quota B" della pensione ex-ENPALS senza applicare il massimale retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971. L'INPS censurava la decisione per violazione dell'art. 12 del DPR 1420/1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere tacitamente abrogato il massimale pensionabile per la quota B nonostante la compatibilità tra la disciplina previgente e le norme successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo che non sussista abrogazione tacita del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile (art. 12, settimo comma, DPR n. 1420/1971) con riguardo alla "quota B". La Corte ha ritenuto che il d.lgs. n. 182/1997 non abbia abrogato espressamente né incompatibilmente la disciplina precedente e che la nuova regolamentazione debba essere interpretata in continuità con il limite previsto per i lavoratori dello spettacolo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché si conformi al principio di diritto stabilito (ovvero che nella determinazione della quota B per gli iscritti al Fondo spettacolo anteriori al 31/12/1995 non si considerano ai fini del calcolo le retribuzioni giornaliere eccedenti il massimale previsto).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, settimo comma

    [a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000

    La Corte ha ritenuto che il massimale previsto da questa norma continui a trovare applicazione anche per la "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo; non è stata rilevata alcuna abrogazione espressa o implicita operata dalle riforme successive.

  • d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, primo e secondo comma

    2 per cento "al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi..."; la retribuzione giornaliera pensionabile "è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate..."

    Definisce il metodo di calcolo della pensione e la nozione di retribuzione giornaliera pensionabile; la Corte ne usa il contenuto per sostenere che il massimale è parte integrante della categoria di riferimento.

  • d.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

    "sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312"; "Quanto alle quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite, esse sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503"

    La norma modifica le aliquote di rendimento per la quota relativa alle anzianità successive al 31/12/1992 ma non esclude né abroga il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale; il richiamo alle aliquote non implica la soppressione del massimale.

  • d.lgs. n. 182 del 1997, art. 3, comma 4

    "la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere più elevate assoggettate a contribuzione"

    La disposizione richiama e coordina la nozione di retribuzione giornaliera pensionabile con la normativa previgente (art. 12 DPR 1420/1971), rafforzando l'idea di continuità normativa e la persistenza del massimale.

  • d.lgs. n. 503 del 1992, art. 12

    Richiamato dall'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997 per le aliquote di rendimento; la Corte ha ritenuto che il richiamo alle aliquote non produca automatica estinzione dei limiti previsti da altre norme (es. DPR 1420/1971, comma 7).

  • legge n. 335 del 1995 (legge Dini) - delega e principi direttivi

    La legge di delega e i criteri direttivi volti all'armonizzazione non contengono abrogazioni espresse del massimale; anzi la Corte interpreta la disciplina di riforma alla luce del principio di preservazione dell'equilibrio delle gestioni previdenziali, ritenendo che la specialità del regime non sia stata cancellata.

Massime di principio

  • L'abrogazione tacita di una norma che costituisce un "pilastro" del sistema previdenziale (es. massimali) non si presume: occorre espressa disposizione ovvero palese incompatibilità tra vecchia e nuova disciplina.
  • Quando una norma nuova richiama una norma anteriore per singoli profili (es. aliquote), tale richiamo non implica automaticamente l'abolizione degli altri aspetti normativi collegati (es. limiti pensionabili) salvo chiara volontà legislativa.
  • La coesistenza di un massimale contributivo e di un massimale pensionabile va interpretata coerentemente: il legislatore può modulare entrambi, ma la loro alterazione richiede chiarezza testuale per evitare disparità e squilibri.
  • Nella materia previdenziale, per ragioni di certezza e di sostenibilità finanziaria, i giudici privilegiano interpretazioni che mantengono la continuità delle regole fondamentali quando la riforma non è esplicita.
  • Se si verifica conflitto interpretativo tra norme successive, il criterio è verificare l'incompatibilità logico-operativa; in assenza di incompatibilità, le norme sono ricomponibili e la norma precedente può restare operativa.
  • Per decisioni pratiche: verificare sempre se la riforma contiene abrogazioni esplicite, controllare riferimenti testuali e storico-normativi, e considerare l'obiettivo di equilibrio delle gestioni previdenziali come parametro interpretativo vincolante.

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