Cassazione Civile, Sentenza n. 868/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto alla pensionata la riliquidazione della "quota B" del supplemento di pensione senza applicare il massimale retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971. L'INPS sosteneva che la disciplina del massimale pensionabile non fosse stata abrogata dalle riforme successive (in particolare dal d.lgs. n. 182/1997 e dal d.lgs. n. 503/1992) e che la Corte territoriale avesse errato nell'individuare una tacita abrogazione o nella lettura del rinvio normativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo infondata l'interpretazione della Corte d'appello che aveva escluso l'applicabilità del massimale alla "quota B". La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, con il principio di diritto che per la determinazione della "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo (anzianità successive al 31 dicembre 1992, per iscritti al Fondo prima del 31 dicembre 1995) non si devono considerare, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, le retribuzioni giornaliere eccedenti il limite previsto dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971 (e con conseguente riliquidazione se del caso).
Norme richiamate
DPR 31 dicembre 1971, n. 1420 - art. 12, comma 7
Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000 (rivalutato annualmente).
Il massimale previsto continua ad essere operante anche per la "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 31/12/1995; la sua esistenza non è stata abrogata tacitamente dalle riforme successive.
Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182 - artt. 3 e 4 (in particolare art. 4, comma 8)
L'aliquota di rendimento del 2% sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312; le quote eccedenti sono computate secondo le aliquote previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992.
Il d.lgs. 182/1997 non abroga il massimale del DPR 1420/1971; il richiamo alle aliquote non implica eliminazione del limite pensionabile per la "quota B", che deve essere considerato insieme alla disciplina previgente.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 - art. 12
Disciplina le aliquote di rendimento e indica che i limiti massimi alla retribuzione pensionabile sono fatti salvi nei singoli ordinamenti.
Il richiamo operato dal d.lgs. 182/1997 alle aliquote dell'art. 12/503 non ha efficacia abrogativa rispetto al limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla normativa speciale (DPR 1420/1971).
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Dini) - disposizioni di delega e art. 1 commi rilevanti
Prevede delega al Governo per l'armonizzazione dei regimi pensionistici e dispone criteri direttivi volti a salvaguardare l'equilibrio delle gestioni previdenziali.
La legge di delega non manifesta una volontà espressa di sopprimere il massimale pensionabile per i lavoratori dello spettacolo e impone al legislatore delegato di salvaguardare l'equilibrio finanziario, elemento che orienta l'interpretazione in senso conservativo rispetto al massimale.
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 - art. 11, comma 2
Ha elevato aliquote contributive e stabilito applicazione fino a compensi giornalieri pari a lire 1.000.000, con contributo di solidarietà sulla parte eccedente.
Introduce una distinzione tra massimale contributivo (più alto) e massimale pensionabile (più basso); tale scarto non implica di per sé l'eliminazione del massimale pensionabile e va valutato nel più ampio equilibrio del sistema.
Corte costituzionale, sentenza n. 202/2008
La Corte costituzionale ha ritenuto non contrario ai principi costituzionali il divario tra la retribuzione imponibile ai fini contributivi e la retribuzione utile al calcolo della pensione, purché garantita una proporzionalità minima e la tutela prevista dall'art. 38 Cost.; tuttavia la sentenza conferma la rilevanza del massimale pensionabile nell'ordinamento dei lavoratori dello spettacolo.
Massime di principio
- Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995 la disciplina del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile (art. 12, comma 7, DPR n. 1420/1971) si applica anche alla "quota B" della pensione relativa alle anzianità maturate dopo il 31/12/1992.
- L'abrogazione tacita di una norma fondamenta le richiede o una incompatibilità evidente con la normativa successiva o la regolazione integrale della materia da parte della nuova disciplina: il silenzio legislativo o un rinvio parziale non sono sufficienti.
- I richiami normativi (es. alle aliquote di rendimento) devono essere interpretati sistematicamente e non possono automaticamente escludere limiti stabiliti da norme speciali anteriori.
- Nelle controversie previdenziali la necessità di garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni è un criterio interpretativo rilevante che favorisce soluzioni conservative rispetto all'eliminazione di massimali.
- In casi analoghi è opportuno valutare la possibilità di impugnare decisioni di merito che escludano limiti pensionabili: la Corte di Cassazione può annullare e rinviare quando la motivazione del giudice di merito non resiste al controllo di compatibilità normativa e sistematica.
- Quando si contesta l'applicazione di massimali o criteri di calcolo delle pensioni, occorre verificare: a) la data di iscrizione al Fondo, b) la data di maturazione delle anzianità (prima/dopo il 31/12/1992 e 31/12/1995), c) eventuali opzioni per il sistema contributivo, poiché incidono sull'applicabilità delle regole.
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