Cassazione Civile, Sentenza n. 869/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il diritto della sig.ra Pontillo alla riliquidazione della "quota B" del supplemento di pensione ex ENPALS senza applicazione del massimale retributivo previsto dall'art. 12, comma 7, del DPR n. 1420/1971. L'INPS deduceva violazione dell'art. 12 del DPR 1420/1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile rimane applicabile anche alla quota B e che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che la disciplina del massimale fosse tacitamente abrogata o incompatibile con la disciplina del d.lgs. n. 182/1997.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha escluso l'abrogazione tacita del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile (art. 12, settimo comma, DPR n. 1420/1971) con riferimento alla "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995. La Corte ha osservato che manca un'espressa abrogazione, che la disciplina successiva del 1997 non è autosufficiente e che non sussiste incompatibilità tale da giustificare un'abrogazione implicita. Ha sottolineato l'importanza della tutela dell'equilibrio delle gestioni previdenziali e l'interpretazione conforme ai principi direttivi della legge di delegazione. Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché si conformi al principio di diritto affermato (ossia: nella determinazione della quota B per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995 si deve tenere conto del massimale della retribuzione giornaliera pensionabile).
Norme richiamate
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (art. 12, settimo comma)
"[a]i fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000"
La Corte ha ritenuto che il massimale previsto resti operante anche per la "quota B" delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo anteriormente al 31/12/1995 e non sia stato tacitamente abrogato dalle riforme successive.
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182 (art. 4, comma 8 e altre disposizioni)
"sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312"
Il richiamo alle aliquote e ai criteri del d.lgs. n. 503/1992 non implica che il d.lgs. 182/1997 abbia eliminato il massimale di cui al DPR 1420/1971; la disciplina del 1997 è stata interpretata come integrativa e non sostitutiva del limite pensionabile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (art. 12)
La Corte ha rilevato che l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997 rimanda alle aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, ma ciò non esclude l'applicazione del limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile stabilito dal DPR n. 1420/1971.
Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma Bassanini)
La legge di delegazione e i criteri direttivi del 1995 non contengono espressa abrogazione del massimale e anzi impongono la salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni previdenziali, elemento che orienta l'interpretazione a favore della conservazione del massimale.
Legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 11, comma 2)
Richiamata per il contesto storico-normativo (innalzamento del massimale contributivo a lire 1.000.000), la Corte ha evidenziato la coesistenza tra massimale contributivo e massimale pensionabile e la necessità di evitare sproporzioni che compromettano l'equilibrio del sistema.
Legge 11 marzo 1988, n. 67 (art. 21, comma 6)
Richiamata in senso analogico per mostrare come discipline simili siano state interpretate mantenendo il limite pensionabile specifico per gli iscritti ENPALS; non implica una diversa soluzione per i lavoratori dello spettacolo.
Massime di principio
- La sola omissione di richiamo testuale in una norma successiva non è sufficiente per affermare l'abrogazione tacita di una disciplina precedente; è necessaria o incompatibilità palese o un intervento che regoli compiutamente l'intera materia.
- Per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo prima del 31/12/1995 la retribuzione giornaliera pensionabile deve essere calcolata entro il massimale previsto dal DPR n. 1420/1971 (art. 12, comma 7), anche quando la determinazione della "quota B" segue criteri introdotti dal d.lgs. n. 182/1997.
- Nell'interpretazione delle norme pensionistiche rilevano il principio di certezza e il rispetto dei criteri direttivi della legge di delegazione (equilibrio delle gestioni previdenziali); l'interprete deve evitare soluzioni che producano sproporzioni finanziarie non deliberate dal legislatore.
- Documenti amministrativi interni o studi attuariali non sostituiscono né possono determinare la volontà legislativa: l'interpretazione della normativa deve fondarsi sul testo legislativo e sul contesto sistematico.
- Quando la disciplina pensionistica è composta (es. "quota A" e "quota B") occorre verificare la compatibilità e complementarità delle disposizioni successive con la normativa speciale preesistente, prima di ritenere abrogate o modificate disposizioni fondamentali come il massimale pensionabile.
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