Cassazione Penale, Ordinanza n. 20278/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 19/04/2024. Dal testo emerge che la decisione di merito aveva fondato la responsabilità su una motivazione ritenuta adeguata, incentrata sulla esclusiva disponibilità, a fini abitativi, da parte dell'imputato dell'immobile nel quale era stato rinvenuto lo stupefacente. Il ricorso mirava, in sostanza, a una rivalutazione del merito e conteneva anche una deduzione di genericità delle contestazioni ritenuta intempestiva. La Suprema Corte rileva inoltre che non vi era contestazione per il capo b).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e coerente circa la disponibilità esclusiva dell'immobile da parte dell'imputato, elemento valorizzato ai fini del rinvenimento dello stupefacente. Le censure del ricorrente sono state qualificate come mera richiesta di rivalutazione del merito e come deduzione tardiva di genericità delle contestazioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del merito a fronte di una sentenza di appello sorretta da motivazione adeguata e coerente.
- La deduzione di genericità delle contestazioni deve essere tempestiva; se proposta tardivamente non può fondare utilmente il ricorso.
- La disponibilità esclusiva dell'immobile nel quale viene rinvenuto lo stupefacente può costituire un elemento di conferma della responsabilità, se logicamente valorizzato nella motivazione di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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