Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01748/2026 del 15/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva concesso al detenuto un permesso di necessità domiciliare per quattro giorni per visitare la madre gravemente malata. Denuncia vizio di motivazione per mancata valutazione e confronto con il parere della DDA di Catania dell'8/04/2025 e un'annotazione di polizia giudiziaria del 15/04/2025, che attesterebbero l'attualità della pericolosità del gruppo di riferimento del detenuto e il suo ruolo nel clan, nonché la pessima condotta del ricorrente e di suoi congiunti. Denuncia inoltre illogicità perché i precedenti permessi erano brevi e con scorta, mentre il nuovo è di più giorni, in territorio d'origine e senza scorta, aumentando il rischio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, preliminarmente, la sopravvenuta carenza di interesse poiché il detenuto ha già fruito del permesso (25-30/09/2025). Sul merito, ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale, che ha basato la concessione sulla progressiva affidabilità desunta dalla corretta condotta nelle precedenti quattro fruizioni di permessi e sulla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorso non ha dimostrato specificamente in che modo l'omissione del confronto con DDA e annotazione di PG avrebbe compromesso la motivazione, ed è stato ricordato che giudizi di fatto (affidabilità del detenuto) non sono rivisitabili in sede di legittimità. Inoltre la Corte ha affermato il principio della non impugnabilità, da parte dell'interessato, delle decisioni circa la scorta (o la sua mancanza) essendo questioni rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i dati sensibili del provvedimento oscurati in relazione alle condizioni di salute della madre.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario - art. 30, comma 2

    art. 30, comma 2 ord. pen.

    Norma richiamata quale base giuridica per la concessione del permesso; la Corte valuta la correttezza del contemperamento delle esigenze trattandosi di permesso di necessità.

  • Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431)

    art. 30, comma 1; art. 30-bis, comma 8; art. 61, comma 2 (D.P.R. 29/04/1976, n.431)

    Richiamato per il principio secondo cui le decisioni sulle modalità di permesso con scorta rientrano nella valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza e, pertanto, non sono impugnabili dall'interessato.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001 (Sessa, Rv. 219440-01)

    Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001, Sessa, Rv. 219440-01

    Costituisce precedente che afferma l'inimpugnabilità, da parte del detenuto, dei provvedimenti concernenti permessi con scorta (o le relative modalità esecutive), in quanto decisioni rimesse alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • La sopravvenuta fruizione del beneficio rende il ricorso per cassazione generalmente inammissibile per carenza di interesse (mancanza dell'obiettivo della tutela).
  • I giudizi di fatto del giudice di merito (es. valutazione dell'affidabilità del detenuto in base alla condotta durante precedenti permessi) non sono rinnovabili in sede di legittimità se non si denuncia specificamente un travisamento di fatto.
  • La mera omissione di menzione di atti istruttori (pareri o annotazioni) non è sufficiente a determinare l'annullabilità: il ricorrente deve indicare in che modo l'omissione abbia inciso sulla tenuta della motivazione.
  • Nelle decisioni sui permessi devono essere bilanciate tutte le esigenze concorrenti (esigenze di salute/umanitarie, ordine e sicurezza pubblica, modalità esecutive): il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel parametrarne durata, luogo e cautele.
  • Le determinazioni sulla necessità o meno della scorta, e più in generale le scelte sulle modalità esecutive del permesso, rientrano nella sfera discrezionale del magistrato di sorveglianza e, salvo rilevanti profili di illegittimità manifesta, non sono sindacabili in Cassazione dal detenuto.
  • In caso di contestazione della motivazione per omissione, è strategico per il ricorrente indicare specificamente quale elemento avrebbe cambiato l'apprezzamento del giudice e come.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.