Cassazione Penale, Sentenza n. 29174/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di consegna ai sensi del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese per i reati di associazione per delinquere e rapina (fatti commessi in Francia tra il 16/03/2022 e il 28/10/2022). Due censure principali: 1) violazione di legge per omissione nel mandato europeo di elementi informativi rilevanti (descrizione del grado di partecipazione e indicazione del limite edittale minimo), per cui si chiedeva integrazione istruttoria; 2) erronea valutazione dell'applicabilità della causa facoltativa di rifiuto prevista dall'art. 18-bis legge n. 69/2005, poiché il ricorrente era già sottoposto in Italia a misura cautelare per una rapina che la difesa riteneva almeno in parte sovrapponibile ai fatti contestati in Francia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la giurisprudenza consolidata e le modifiche legislative operate dal d.lgs. n.10/2021 hanno estromesso la mancata allegazione di specifica documentazione dal novero dei motivi ostativi alla consegna, e la Corte di appello aveva comunque analiticamente valorizzato gli elementi forniti dall'autorità francese, verificando anche la compatibilità dei limiti edittali con l'art. 7, comma 3, della legge n.69/2005. Sul secondo motivo ha ritenuto il vizio di motivazione inammissibile perché la cassazione non sindaca più il merito delle motivazioni (limiti dell'art. 22 e modifiche del d.lgs. n.10/2021) e, nel merito che la Corte non ha riaccolto, ha ritenuto che i fatti per cui il Cammarota è indagato in Italia (rapina a Milano il 27/10/2022) sono ontologicamente diversi dalle rapine commesse a Parigi nel marzo 2022; dunque non sussiste l'identità dei fatti, né le esigenze processuali che giustificherebbero il rinvio della consegna ex art. 18-bis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla disciplina informativa del mandato di arresto europeo; la Corte osserva che i commi poi abrogati (3-6) non possono più costituire motivo di rifiuto della consegna dopo le modifiche legislative (d.lgs. n.10/2021).
legge n.69 del 2005, art. 7, comma 3
Verifica del rispetto del limite edittale minimo richiesto per la consegna; la Corte ritiene che le pene indicate per i reati contestati rispettino il requisito previsto.
legge n.69 del 2005, art. 18-bis, comma 1, lett. a) e b)
Prevede la facoltà di rifiutare la consegna quando sussistono esigenze processuali in Italia e vi è identità (anche parziale) tra i fatti. La Corte ha ritenuto che non ricorra tale identità tra i fatti italiani (rapina a Milano, 27/10/2022) e quelli francesi (marzo 2022), per cui la causa facoltativa non è applicabile.
Richiamata nelle modifiche che hanno limitato il sindacato della Cassazione sui motivi di merito relativi alla consegna; dopo il d.lgs. n.10/2021 il ricorso non può più sindacare i vizi di motivazione nel merito.
legge n.69 del 2005, art. 161, comma 1
Norma citata tra le disposizioni rilevanti del regime del mandato di arresto europeo; la Corte usa il quadro normativo per valutare l'ammissibilità e i requisiti della consegna.
Ha abrogato i commi 3-6 dell'art. 6 della legge n.69/2005 e modificato l'art. 22, limitando il sindacato di merito della Cassazione e valorizzando il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti europei; decisione della Corte conforme a tale riforma.
codice di procedura penale, art. 606, lett. a), b) e c)
Indica le ragioni residuali di ricorso per cassazione consentite (vizi di legittimità), dopo le modifiche che hanno escluso il sindacato sul merito delle motivazioni relative alla consegna.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. n.10/2021 la mancata allegazione al mandato europeo di una relazione dettagliata sui fatti non costituisce automaticamente motivo ostativo alla consegna, se lo Stato emittente ha comunque fornito elementi utili per il controllo.
- La Corte di cassazione ha un sindacato limitato sui provvedimenti che decidono sulla consegna: non può più essere impugnato in Cassazione il mero vizio di motivazione del giudice interno sulla decisione di consegna, salvo i motivi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La causa facoltativa di rifiuto ex art. 18-bis si applica solo quando esista identità (anche parziale) dei fatti per cui si procede in Italia e all'estero e sussistano esigenze processuali concrete che giustifichino il trattenimento in Italia; mera sovrapposizione cronologica o il ritrovamento di oggetti a sé non è sufficiente a provare l'identità.
- In caso di ricorso avverso decisioni di consegna, è fondamentale documentare in modo specifico e puntuale la corrispondenza tra le contestazioni nazionali e quelle estere e dimostrare esigenze processuali concrete per ottenere il rinvio della consegna.
- La presenza di elementi indiziari (es. possesso di oggetti presumibilmente provento di reato) non sostituisce la dimostrazione dell'identità di fatto necessaria per applicare la causa di rifiuto facoltativa.
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