Cassazione Penale, Sentenza n. 22043/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte d'appello di Torino per violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare ha contestato la responsabilità associativa (mancata indicazione del ruolo di Porta nell'ente criminoso, assenza di "concerto criminoso" e di affectio societatis, e presunta autonomia degli interessi personali dei partecipi); ha impugnato la valutazione delle dichiarazioni eteroprotettive rese dai coimputati Ferrari e Marcarino (sostegno che avrebbero escluso il coinvolgimento di Porta in alcune commercializzazioni); e ha contestato l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni telefoniche e dei messaggi, sostenendo che non provano il suo coinvolgimento nelle commercializzazioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte territoriale aveva dato motivazione logica e non contraddittoria circa l'esistenza dell'associazione per delinquere e il ruolo di Porta quale titolare di società di stoccaggio (Porta s.r.l. e SAM s.r.l.) implicate nella commercializzazione di grandi quantitativi di vini contraffatti, con distribuzione in Svizzera e collaborazione operativa con Marcarino e Boban (produzione di etichette false e packaging). Ha richiamato il principio secondo cui l'associazione per delinquere richiede un accordo criminoso stabile e non è impedita dalla diversità degli scopi personali dei partecipi. Ha ritenuto fondata la valutazione della Corte territoriale sulle dichiarazioni dei coimputati, considerate smentite o neutralizzate da altre intercettazioni e scambi di messaggi, e ha richiamato il principio per cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice del merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della parte civile Gaja S.S. Agricola, liquidate in complessivi euro 5.270,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Codice penale, art. 416, commi 1, 2 e 5
La norma è stata interpretata nel senso che il delitto di associazione per delinquere presuppone un accordo criminoso tendenzialmente permanente o stabile finalizzato a una serie indeterminata di delitti; non è ostativo che i partecipi perseguano scopi personali diversi, i quali rilevano come motivi a delinquere ma non escludono l'associazione.
Codice penale, artt. 110, 468, 515, 517-bis, 517-quater
Norme relative ai reati di concorso in reato, falsificazione, frode in commercio e delitti connessi nel settore vinicolo; la sentenza di merito ha distinto posizioni (assoluzioni limitate per alcune contestazioni) e ha collegato specifiche condotte di commercializzazione e contraffazione alle società riconducibili al ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018 (dep. 2019)
Richiamata quale orientamento consolidato per sostenere che l'associazione per delinquere non richiede l'identità di fini personali tra i partecipi e che la diversità degli scopi personali non esclude l'esistenza dell'accordo criminoso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015 (Sebbar)
Richiamata per il principio che l'interpretazione del linguaggio usato nelle intercettazioni, anche se criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità se fondata e logica.
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere è sufficiente un accordo criminoso stabile volto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati: la presenza di scopi personali divergenti tra i partecipi non esclude il reato se esiste un'intesa operativa.
- Le dichiarazioni di coimputati (ammissioni o negazioni) hanno valore probatorio relativo e devono essere valutate alla luce di altri elementi, compresi messaggi e intercettazioni che possono confermare o smentire quanto dichiarato.
- L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è valutazione di merito: la Corte di legittimità sindaca solo la logicità e la coerenza della motivazione e non rientra nel merito della valutazione probatoria se questa è adeguatamente motivata.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione per vizio di motivazione è necessario indicare in modo preciso e specifico le illogicità o le omissioni della motivazione di merito; doglianze generiche sono inammissibili o destinate al rigetto.
- La prova della partecipazione a condotte di commercializzazione illecita può fondarsi su elementi documentali (sequestri, analisi dispositivi) e su correlazioni tra intercettazioni e traffici accertati: tali elementi, se valutati congruamente dal giudice, sono idonei a sostenere la condanna.
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