Cassazione Civile, Ordinanza n. 29462/2022 del 10/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un atto di "convenzione e divisione" stipulato nel 2004 tra il curatore del fallimento di una società immobiliare e le controparti acquirenti di tre lotti di un'area industriale già appartenente alla fallita. Con tale atto furono ridefiniti i confini dei singoli lotti mediante assegnazione delle aree urbane circostanti rimaste in comunione indivisa. La società fallita propose domande "in surroga" del curatore per far dichiarare la nullità di quell'atto e ottenere il risarcimento del danno. La domanda fu dichiarata inammissibile in primo grado e l'appello fu rigettato. In cassazione la società dedusse: 1) violazione dell'art. 43 l. fall., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare il reale disinteresse del curatore rispetto ai diritti patrimoniali coinvolti, a prescindere dalla sua partecipazione all'atto; 2) omesso esame di fatti decisivi, e cioè una comunicazione del curatore in cui si affermava che la procedura non aveva interesse ad azioni risarcitorie e la condotta tenuta in udienza, interpretata come segno di volontario disinteresse al giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la legittimazione processuale suppletiva del fallito opera solo quando il curatore o gli organi fallimentari siano totalmente disinteressati ai diritti patrimoniali del fallito, non invece quando la loro inerzia dipenda da una valutazione negativa di convenienza o fondatezza. Nel caso concreto, però, il curatore non era affatto disinteressato: aveva concorso a definire la consistenza dei beni rimasti nella procedura, stipulando il contratto di divisione contestato. Poiché si trattava dell'impugnazione di un atto della procedura, il rimedio corretto era il reclamo fallimentare contro l'autorizzazione del giudice delegato, non l'azione sostitutiva del fallito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dichiarazione di fallimento priva il fallito della capacità di stare in giudizio nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento; la legittimazione resta al curatore, salvo eccezionale legittimazione suppletiva del fallito in caso di totale disinteresse degli organi fallimentari verso i diritti patrimoniali.
Per gli atti della procedura concorsuale il fallito dispone dello speciale rimedio del reclamo fallimentare, che tutela il controllo sulla regolarità della procedura; non è corretto sostituire tale rimedio con l'azione surrogatoria del fallito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La legittimazione processuale suppletiva del fallito è eccezionale e richiede un totale disinteresse degli organi fallimentari verso i diritti patrimoniali del fallito; non basta che il curatore abbia valutato negativamente l'opportunità o la convenienza dell'azione.
- Quando la controversia riguarda l'impugnazione di un atto della procedura fallimentare compiuto o autorizzato dagli organi concorsuali, il rimedio proprio è il reclamo fallimentare, non l'azione proposta dal fallito in sostituzione della curatela.
- Ai fini della legittimazione sostitutiva non rileva isolatamente la scelta di non promuovere una singola azione, se gli organi della procedura hanno comunque concorso a definire il rapporto o l'assetto patrimoniale oggetto della lite.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto allegato non è idoneo, per la sua portata, a integrare il presupposto giuridico richiesto per l'azione proposta.
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