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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14591/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione rispetto a tre sentenze irrevocabili di condanna, relative a un reato di minaccia a pubblico ufficiale e a due episodi di evasione. In cassazione ha censurato solo il diniego della continuazione tra i due reati di evasione, sostenendo che il titolo cautelare violato era in realtà lo stesso e che i fatti erano stati commessi a distanza di circa cinque mesi, dunque con un collegamento più stretto di quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non scalfissero in modo decisivo la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale aveva escluso la continuazione per mancanza di contiguità temporale e finalistica e per la diversità dei titoli cautelari violati. La Corte ha sottolineato che la seconda evasione era caratterizzata da una condotta del tutto contingente e difficilmente programmabile in anticipo, elemento incompatibile con la preventiva ideazione richiesta per il vincolo continuativo. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Richiamato solo indirettamente attraverso la menzione dei reati di evasione oggetto delle sentenze irrevocabili; la decisione non affronta il merito della fattispecie incriminatrice, ma il tema della continuazione tra più condotte di evasione.

  • art. 81 c.p.

    Norma implicita sulla continuazione, applicata nel giudizio esecutivo; il riconoscimento del vincolo richiede l'unicità del disegno criminoso, accertamento di fatto rimesso al giudice di merito ed esaminabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, manifestamente illogica o comunque inadeguata.
  • Il mero dato della distanza temporale tra due reati non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la continuazione; occorre che emergano specifiche contiguità temporali e finalistiche e una preventiva ideazione comune.
  • Condotte di evasione caratterizzate da circostanze contingenti e non programmabili difficilmente si prestano a essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso preordinato.
  • Il ricorso per cassazione fondato su censure generiche o non idonee a incidere sulla ratio decidendi del provvedimento impugnato è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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